Impugnazione licenziamenti: niente decadenza se la raccomandata è spedita nei termini
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 15 aprile 2010
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Per le Sezioni unite civili della Cassazione – sentenza n. 8830 depositata il 14 aprile 2010 – il lavoratore che impugni il licenziamento con una semplice raccomandata inviata nei termini di legge ma pervenuta al datore oltre i sessanta giorni dalla comunicazione di licenziamento, non decade dal diritto di impugnare. In particolare – si legge nel testo della decisione - “l'emissione della dichiarazione impugnatoria costituisce l'atto cui si riconnette l'effetto di impedire la decadenza del prestatore di lavoro dal diritto di conseguire l'annullamento del recesso datoriale, non rilevando, nonostante l'impugnazione abbia carattere chiaramente recettizio, il momento della ricezione della dichiarazione da parte del datore di lavoro”.
La Corte ha, dunque, accolto il ricorso presentato da un ex dipendente che si era opposto alla decisione con cui i giudici di merito lo avevano dichiarato decaduto dal diritto di impugnativa in quanto lo stesso, benchè avesse tempestivamente inviato una raccomandata per impugnare il licenziamento, quest'ultima era pervenuta al datore sette giorni dopo il decorso del termine obbligatorio previsto.
La Corte ha, dunque, accolto il ricorso presentato da un ex dipendente che si era opposto alla decisione con cui i giudici di merito lo avevano dichiarato decaduto dal diritto di impugnativa in quanto lo stesso, benchè avesse tempestivamente inviato una raccomandata per impugnare il licenziamento, quest'ultima era pervenuta al datore sette giorni dopo il decorso del termine obbligatorio previsto.
- ItaliaOggi, p. 34 – Licenziamenti, è valida l'impugnazione-lumaca - Cimatti
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