Improcedibilità senza idonea copia informatica
Pubblicato il 15 febbraio 2016
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Il ricorso è improcedibile qualora parte ricorrente non depositi idonea copia autentica dell’ordinanza impugnata, concernente il regolamento di competenza nell'ambito di un procedimento di pignoramento
Parte ricorrente - precisa la Corte di Cassazione rigettando il presente ricorso - aveva depositato una copia dell’ordinanza corredata da “attestazione di conformità” sottoscritta dal difensore, recante la dichiarazione secondo cui: ex art. 16 bis comma 9 bis Legge 221/2012 come introdotto da Legge 90/2014, la presente copia dell’ordinanza recante data 24.10.2014, depositata il 29.11.2014 ed estratta con modalità telematica, è conforme all'originale depositato nel fascicolo informatico presso il relativo Tribunale.
Sul documento prodotto ed a cui l’attestazione si riferisce – puntualizza poi il Collegio - non vi sono indici rivelatori della sua estrazione telematica.
Ordinanza impugnata mai redatta in digitale
L’esame del fascicolo evidenzia inoltre come che si tratta del consueto fascicolo “cartaceo” e su di esso non v’ è traccia alcuna di corrispondente esistenza di fascicolo informatico.
Nella descritta situazione pertanto – conclude la Corte con ordinanza n. 2791 depositata l’11 febbraio 2016 - non solo risulta indimostrato che il fascicolo informatico cui il difensore ha fatto riferimento esista davvero, ma che lo stesso provvedimento impugnato non risulti mai stato redatto e depositato in veste informatica.
Si osserva infine, riguardo alla norma invocata dal difensore, che il comma 1 dell’art. 16 bis D.l. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni nella Legge 221/2012 (come modificata dall'art. 4 comma 2 Legge 114/2014 di conversione del D.l. 90/2014, poi dall'art. 19 Legge 132/2015) stabilisce che nei procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione, a partire dal 30 giugno 2014, il deposito degli atti processuali e dei documenti di parte ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
Potere di autentica senza copertura normativa prima del 31 dicembre 2014
Da tale norma emerge che per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014 (come quello in esame), la disposizione di cui al comma 1 ha decorrenza solo a partire dal 31 dicembre 2014. Ne deriva che il potere di autentica nella fattispecie (risalente al 29.11.2014) esercitato dal difensore non ha alcuna copertura normativa e l’istanza di regolamento di competenza deve essere dichiarata improcedibile.
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