Improcedibilità dell'opposizione per mancata partecipazione alla mediazione

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Con sentenza del 21 aprile 2015, il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, ha dichiarato l'improcedibilità di un'opposizione a decreto ingiuntivo ed altresì la irrevocabilità del provvedimento opposto.

La vicenda in esame riguarda l'opposizione di una s.r.l. avverso un decreto ingiuntivo per una somma di denaro. Parte opposta tuttavia aveva eccepito l'improcedibilità di detta opposizione, in quanto, pur avendo essa tempestivamente attivato il procedimento di mediazione delegata ex art. 5 comma 2 D.Lgs 28/2010 – e malgrado i numerosi rinvii di sessione all'uopo disposti – parte opponente non aveva partecipato, neppure tramite il suo difensore.

Sulla questione, il Tribunale ha innanzitutto ritenuto pacifica, nel caso di specie, la circostanza della mancata partecipazione dell'opponente al tentativo di mediazione regolarmente instaurato su impulso dell'opposto.

Quanto alle conseguenze di ciò da un punto di vista processualistico, ha precisato il Tribunale come sia da sanzionarsi con l'improcedibilità il comportamento della parte onerata ex lege che, a prescindere dalla attivazione o meno del procedimento di mediazione da parte sua, non lo coltivi non comparendo al primo incontro.

 I giudici hanno poi precisato come in caso di omessa mediazione, come nel caso di specie, nell'ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la sanzione dell’improcedibilità di cui al citato art. 5, comma 2 D.Lgs 28/2010 non va a colpire la pretesa creditoria azionata in via monitoria, bensì la stessa opposizione, con conseguente irrevocabilità del decreto ingiuntivo opposto.

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