Imprese. Norme sulla comunicazione dei titolari effettivi
Pubblicato il 26 maggio 2022
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Con il fine di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo viene istituito l’obbligo da parte delle imprese di comunicare l’effettivo titolare, anche se, per l’operatività, dovranno essere emanati una serie di provvedimenti.
Il decreto del Mef/MiSE n. 55 dell’11 marzo 2022 – in G.U. n. 121 del 25 maggio – diffonde regole per attuare in via telematica:
- la comunicazione all'ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust aventi effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese;
- l’accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica;
- la quantificazione dei diritti di segreteria;
- la sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni.
Comunicazione del titolare effettivo: da chi e come va eseguita
La comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere effettuata al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente:
- dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica;
- dal fondatore o dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche;
- dai fiduciari dei trust o dagli istituti giuridici affini.
Inoltre, i medesimi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese con personalità giuridica possono effettuare la conferma al momento del deposito del bilancio.
L’atto va veicolato utilizzando il modello di comunicazione unica di impresa (Comunica).
Le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche private che si costituiscono successivamente al decreto di operatività del sistema, saranno tenuti ad eseguire la comunicazione entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri.
Atti attesi
Successivamente dovranno essere adottati:
- un decreto MiSE – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 55/2022 – contenente le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica;
- un decreto MiSE riguardante l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva - entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso successivamente alla predisposizione del previsto disciplinare tecnico;
- un decreto MiSE sugli importi dei diritti di segreteria.
Alcuni dati da comunicare
Nella comunicazione da inoltrare al registro Imprese vanno indicati, tra gli altri, i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo e, per le imprese dotate di personalità giuridica, l’entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, nonché, ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell’entità della partecipazione precedente, le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo.
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