Imprese editrici, proroga credito d’imposta per acquisto carta
Pubblicato il 15 febbraio 2024
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Esteso anche per il biennio 2024 e 2025 il credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di giornali e periodici. A disporre la proroga dell’agevolazione è stata la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di bilancio 2024).
Chi può ottenere il tax credit e quali sono i requisiti che devono rispettare le imprese per accedere alla suddetta agevolazione?
LdB 2024, confermato il tax credit per il 2024 e il 2025
Il sostegno a favore di un settore già in crisi e a forte rischio per l’impennata dei prezzi delle materie prima (tra cui la carta) a causa, prima, della pandemia e, poi, della crisi Ucraina, resta in vita per altri due anni.
L'articolo 1, comma 319, della Legge di bilancio 2024, infatti, ha:
- confermato anche per il biennio 2024-2025 il credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di giornali e periodici.
Si tratta dell’agevolazione riconosciuta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all’articolo 188 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 (Decreto Rilancio), introdotta a favore del settore editoriale a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Tale norma aveva previsto, per l’anno 2020 e per l’anno 2021, un credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC, parametrato alle spese sostenute, rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.
L’aiuto economico è stato convalidato per il 2021 dal Decreto legge n. 73/2021 e riconfermato dalla Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) per gli anni 2022 e 2023, in relazione alle spese sostenute, rispettivamente, nel 2021 e 2022, con il benestare della Commissione europea.
Da ultimo, è intervenuta anche la più recente Legge di bilancio 2024, che, di fatto, ha disposto la proroga anche per gli anni 2024 e 2025:
- del credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici in relazione alle spese sostenute, rispettivamente, nel 2023 e 2024,
- per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.
La legge ha, inoltre, previsto che restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del Dl n. 34/2020.
Tax credit carta 2024/2025, i beneficiari
Il credito di imposta è destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici.
Nello specifico, sono ammesse al beneficio le imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione (ROC) con:
- sede legale in uno Stato dell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo;
- residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- indicazione nel Registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);
- iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione.
NOTA BENE: L’agevolazione è alternativa e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, nonché con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Bonus per acquisto carta di giornali, spese ammesse
Sono ammesse all’agevolazione le spese sostenute, rispettivamente nell’anno 2024 e nell’anno 2025, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici:
- non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (ad esempio, quotidiani e periodici ceduti gratuitamente o venduti per corrispondenza o di pubblicazioni pornografiche),
- e al netto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.
Le spese ammesse al credito devono risultare da certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
Calcolo del credito d’imposta
Con il passare degli anni, insieme alle proroghe sono arrivati anche contributi più sostanziosi.
Infatti, rispetto al 10% del rimborso dei costi fissato in prima battuta, il credito concesso nella formulazione attuale della norma è triplicato.
In caso di fondi insufficienti la somma disponibile è ripartita con metodo proporzionale rispetto ai tax credit richiesti.
La gestione del beneficio, per quel che concerne la presentazione delle richieste di accesso al contributo, l’istruttoria delle istanze, e il riconoscimento del credito, è affidata al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.
ATTENZIONE: Si resta in attesa dell’apertura dei termini per la presentazione delle relative istanze per il biennio 2024-25, che saranno stabiliti con apposito decreto.
Si ricorda, al momento, che la domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa, esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS, CIE, dal percorso di menù "Servizi on-line" -> "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria".
Bonus carta, riconoscimento e utilizzo del credito d’imposta
Gli elenchi dei soggetti cui è riconosciuto, per ciascuna annualità, il credito d’imposta con il relativo importo spettante, sono approvati con decreti del Capo del Dipartimento e tempestivamente pubblicati sul sito web.
Da un punto di vista fiscale è da ricordare che il credito d’imposta:
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. I soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di concessione del credito;
- non concorre alla formazione del reddito imponibile.
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