Imprese edili: attenzione alla domanda di riduzione contributiva
Pubblicato il 14 febbraio 2023
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C'è tempo fino al 15 febbraio 2023 per inviare le domande di riduzione contributiva a favore delle imprese edili relativamente ai periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022.
La riduzione contributiva per i datori di lavoro esercenti attività edile è confermata, per l’anno 2022, secondo quanto previsto dal decreto 5 settembre 2022, nella misura dell’11,50%.
L'INPS ha fornito le istruzioni con la circolare 28 ottobre 2022, n. 123.
Vediamo a chi spetta, come presentare domanda e come fruire della riduzione in parola per il 2022.
Riduzione contributiva per le imprese edili: di cosa si tratta
L’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile siano tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull’imponibile determinato in base al numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali e dai relativi contratti integrativi territoriali, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili.
Sull’ammontare di tali contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’INPS per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica una riduzione contributiva la cui misura viene determinata annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Per il 2022, il decreto 5 settembre 2022 ha confermato la riduzione in parola nella misura dell'11,50%, in linea con quanto previsto negli anni passati.
Riduzione contributiva per le imprese edili: a chi spetta
L’agevolazione contributiva spetta ai datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
ATTENZIONE: Sono escluse dalla riduzione contributiva le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Per accedere al beneficio i datori di lavoro:
- devono essere in possesso del DURC e rispettare gli altri obblighi di legge nonchè gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- devono rispettare le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
- non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
Riduzione contributiva per le imprese edili: come e quando si applica
Il beneficio, che si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana (pertanto non spetta per i lavoratori a tempo parziale), consiste in una riduzione, nella misura dell’11,50%, dei contributi per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.
L'agevolazione:
- si applica su una base di calcolo considerata al netto delle riduzioni del costo del lavoro disposte dall’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 nonché delle misure compensative eventualmente spettanti;
- non si applica sul contributo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile (articolo 25, quarto comma, legge 21 dicembre 1978, n. 845);
- non spetta per i lavoratori che hanno goduto di altre agevolazioni contributive non cumulabili come, ad esempio, dell’esonero strutturale per l’occupazione giovanile (articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) e dell’esonero per l’occupazione giovanile (articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178);
- non spetta, limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario, in presenza di contratti di solidarietà.
Riduzione contributiva per le imprese edili per il 2022: domanda e Uniemens
Le imprese edili interessate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2022 devono inviare le domande, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modulo “Rid-Edil” disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”, sul sito istituzionale dell'INPS.
L'INPS, a seguito del buon esito dei controlli (effettuati con modalità automatizzate dai sistemi informativi centrali), accoglie le domande dei datori di lavoro attribuendo alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023. In ogni caso lo sgravio è riconosciuto per il periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022.
L’esito delle richieste è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione possono esporre lo sgravio nel flusso Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2023 con il codice causale L206, nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi> e, con il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2022.
Per le matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione è tenuto a inviare la domanda utilizzando la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente e allegando una dichiarazione redatta secondo il fac-simile allegato alla circolare 28 ottobre 2022, n. 123. Se il beneficio risulta spettante, la Struttura territoriale competente dell'INPS attribuisce il codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. Il datore di lavoro autorizzato può fruire della riduzione contributiva mediante la procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
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