Imprese di navigazione operanti con navi minori: domanda per contributi Covid

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Imprese di navigazione operanti con navi minori: domanda per contributi Covid

Le imprese di navigazione che operano con navi minori, che hanno subito una riduzione del fatturato registrato nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020, possono presentare istanza entro il 14 ottobre 2021. Vediamo i dettagli della misura ristoratrice come indicati nel decreto del 12 agosto 2021, del Ministero delle Infrastrutture di concerto con quello delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24/9/2021.

Soggetti ammessi

Possono accedere ai 5 milioni di euro stanziati per il 2021 le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne, che effettuano:

- trasporto marittimo e costiero di passeggeri,

  • trasporto di linea e non, di passeggeri su natanti progettati per navigare in mare aperto e in acque costiere e servizi di trasporto su motonavi da escursione, da crociera o natanti panoramici,  servizi di trasporto su traghetti, lancetaxi etc.;
  • noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto in mare aperto e in acque costiere (ad esempio escursioni, con attività di pesca a bordo);

- trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari),

  • trasporto di passeggeri lungo fiumi, canali, laghi ed altre vie d'acqua interne, inclusi bacini portuali e moli interni;
  • servizi di trasporto per vie d'acqua interne su motonavi da escursione o natanti panoramici;
  • noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto per vie d'acqua interne.

Determinazione della riduzione di fatturato

È possibile concorrere al contributo previsto in presenza di una riduzione del fatturato registrato, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, in misura pari o superiore al 20 per cento rispetto a quello registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

La richiesta può riguarda anche periodi più limitati rispetto all’arco temporale fissato.

 Attenzione: la riduzione del fatturato deve essere conseguenza diretta dell'evento eccezionale dell'epidemia da Covid-19.

Inoltre, si legge nel decreto 12 agosto 2021, la percentuale di diminuzione deve essere inerente alla riduzione dei ricavi lordi conseguente alle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da Covid-19, al netto dei costi cessanti connessi alla riduzione dei servizi e ai minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati. 

Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazioni, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro delle mancate entrate. 

Rientrano nella diminuzione del fatturato i costi aggiuntivi sostenuti, direttamente connessi all'emergenza Covid-19: igienizzazione e sanificazione dei mezzi di trasporto, acquisto di dispositivi di protezione individuale, ecc.

E’ esclusa qualsiasi sovra-compensazione del danno subito.

Ai fini del calcolo in argomento, va considerata la metodologia seguita nella prassi dalla Commissione europea in applicazione dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per cui si sottrae alla perdita di fatturato, registrata rispetto all’anno precedente l'evento eccezionale, i costi non sostenuti e si considerano i costi incrementali.

Richiesta del contributo

Per l’accesso al contributo, quantificato in complessivi 10 milioni di euro, le imprese devono presentare apposita domanda entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – 14 ottobre 2021 - esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it.

Alla domanda va allegata una relazione di un esperto indipendente iscritto nel registro dei revisori legali riportante la descrizione anche del nesso causale tra le singole voci indicate ai fini della determinazione del danno subito e l'emergenza Covid-19.

 In caso di accoglimento della domanda, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, il ministero procede al pagamento dell'indennizzo riconosciuto.

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