Imprese confiscate, Durc subordinato al programma di ripresa dell’attività
Pubblicato il 24 giugno 2019
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Ai fini del rilascio del Durc, rilevano esclusivamente gli obblighi contributivi relativi all’arco temporale successivo alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa sequestrata e confiscata. Infatti, l’esposizione debitoria maturata antecedentemente alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività resta esclusa dalla verifica della regolarità contributiva di cui al D.M. 30 gennaio 2015.
A rilevarlo è l’INPS, con il messaggio n. 2326 del 20 giugno 2019.
Durc nelle imprese confiscate e sequestrate
L’art. 34 della L. n. 161/2017 ha delegato il Governo ad adottare disposizioni per la tutela del lavoro delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, favorendo l’emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.
La delega ha avuto attuazione con l’emanazione del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 72. All’art. 4 del menzionato decreto legislativo, al fine di consentire alle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria la prosecuzione dell’attività, il legislatore ha disposto che ai fini del rilascio del Durc bisogna tenere conto esclusivamente degli obblighi contributivi relativi all’arco temporale successivo alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa sequestrata e confiscata di cui all’art. 41 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Ne deriva che i debiti previdenziali maturati in data anteriore alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività, restano esclusi dalla verifica della regolarità contributiva di cui al D.M. 30 gennaio 2015. Pertanto, una volta accertata l’intervenuta approvazione del citato programma, la verifica della regolarità contributiva per le aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria avverrà esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi che sono maturati successivamente alla data di approvazione.
Crediti maturati dalle imprese confiscate e sequestrate trasmessi all’AdR
Nulla osta, precisa l’Istituto Previdenziale nel messaggio in commento, al fatto che tutti i crediti dell’impresa sequestrata e confiscata sottoposta ad amministrazione giudiziaria, compresi quelli sorti a decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, possano essere trasmessi all’Agente della Riscossione.
- eDotto.com – Edicola del 17 maggio 2019 - Imprese confiscate, l’integrazione salariale è pagata direttamente dall’INPS – Bonaddio
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