Imprese agricole e agroalimentari, domande per bonus e-commerce
Pubblicato il 03 novembre 2022
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La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per potenziale la loro rete e-commerce è stata fissata nella misura piena del 100% per ciascun beneficiario. Disponibile anche il codice tributo per usufruire del bonus.
Se ne occupano, rispettivamente, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2022, n. prot. 406604 e la risoluzione n. 64 del 3 novembre 2022.
Tax credit potenziamento commercio elettronico, normativa
Si ricorda che il comma 131 dell’articolo 1, L. n. 178/2020 ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d’imposta di cui all’art. 3, comma 1, del DL n. 91 del 2014 alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell’articolo 3 del DL n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino».
La stessa Legge di bilancio 2021 rimandava ad un provvedimento agenziale l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
Il documento agenziale n. 174713 del 20 maggio 2022 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sia pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Tax credit e-commerce, percentuale di fruizione
Con il provvedimento n. 406604/2022, l'Agenzia delle Entrate, considerato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2021, è inferiore al limite di spesa, ha reso noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.
NOTA BENE: Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Si attende ora una risoluzione agenziale per l'istituzione del codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare il bonus in compensazione.
SCADENZA: Si ricorda che per gli investimenti realizzati nel 2022 e nel 2023 la finestra utile per accedere al bonus sarà dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.
Codice tributo da indicare nell'F24
Il provvedimento prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 ha stabilito che il credito d’imposta in discorso può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, presentando l'F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Pertanto, la risoluzione n. 64 del 3 novembre 2022 ha identificato l'apposito codice tributo che è il seguente:
“6990” – Credito d’imposta e-commerce delle imprese agricole – articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
Il codice va inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” va inserito l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
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