Impresa sociale, correttivo in Gazzetta. Novità fiscali

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Impresa sociale, correttivo in Gazzetta. Novità fiscali

E' pubblicato, nella “Gazzetta Ufficiale” n. 185 del 10 agosto 2018, il Dlgs n. 95 del 20 luglio 2018 che integra e corregge il Dlgs n. 112/2017 sulla revisione della disciplina in materia di impresa sociale (impresa che esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

Le novità in ambito fiscale

Sul reddito delle imprese sociali, si stabilisce che:

  1. non concorrono alla formazione del reddito imponibile le somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva prevista all’art. 15 del decreto, come pure gli importi destinati ad apposite riserve in conformità all’art. 3;
  2. è imponibile ogni distribuzione di utili ai soci, e pure se ciò venga posto in essere in veste di aumento gratuito di capitale (è consentito di utilizzare le riserve a chiusura di eventuali perdite, senza che ciò comporti la decadenza dal beneficio fiscale, ma al contempo, la distribuzione di utili viene ostacolata fin quando le riserve non siano state ricomposte).

Agevolazioni connesse agli investimenti nel capitale delle imprese sociali

Le disposizioni relative alla detrazione Irpef e alla deducibilità Ires si applicano anche agli atti di donazione e ai contributi di qualsiasi natura in favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.

Irpef

La detrazione Irpef del 30% opera con riferimento alle somme investite (dopo l'entrata in vigore del Dlgs 112/2017) nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.

L’investimento massimo detraibile:

  • non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1.000.000 euro;
  • deve essere mantenuto per almeno cinque anni.

Ires

Ai fini Ires non concorre alla formazione del reddito il 30% della somma investita (dopo l'entrata in vigore del Dlgs 112/2017) nel capitale sociale di una o più società, incluse le cooperative, che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.

L’investimento massimo deducibile:

  • non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1.800.000 euro;
  • deve essere mantenuto per almeno cinque anni.

Le imprese sociali già costituite sono tenute ad adeguarsi alla nuova disciplina entro 18 mesi, non più 12.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 13 agosto 2018 - Impresa sociale, integrate e corrette le disposizioni – Schiavone

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