Impresa responsabile per collaboratore sleale
Pubblicato il 03 agosto 2016
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La Corte di giustizia dell’Ue si è pronunciata in materia di regole di concorrenza tra imprese degli Stati membri.
In particolare, la questione pregiudiziale sottoposta ai giudici europei era volta a chiarire se un’impresa possa essere considerata responsabile di una pratica concordata, restrittiva della concorrenza, in ragione dell’operato di un prestatore di servizi indipendente.
Detta domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’autorità garante della concorrenza della Lettonia, da una parte, ed alcune imprese, dall’altra, riguardo all’asserito accordo tra queste ultime durante la loro partecipazione a un bando di gara organizzato da una città Lettone.
Condizioni per responsabilità impresa
La Corte europea ha quindi precisato l’esatta interpretazione che deve essere data all’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE che si occupa della materia, precisando che, in linea di principio, si può desumere che un’impresa sia responsabile di una pratica concordata a causa dell’operato di un prestatore indipendente che le fornisce servizi solo in presenza di una delle seguenti condizioni:
- qualora il prestatore operava in realtà sotto la direzione o il controllo dell’impresa in questione, o
- se tale impresa era a conoscenza degli obiettivi anticoncorrenziali perseguiti dai suoi concorrenti e dal prestatore e intendeva contribuirvi con il proprio comportamento, o ancora
- se detta impresa poteva ragionevolmente prevedere l’operato anticoncorrenziale dei suoi concorrenti e del prestatore e era pronta ad accettarne il rischio.
Queste conclusioni sono contenute nel testo della sentenza del 21 luglio 2016 pronunciata dalla Corte di giustizia con riferimento alla causa C-542/14.
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