Imposte di registro e ipocatastali agevolate per i piani coordinati di intervento

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Una società, che si è avvalsa dell'agevolazione prevista dall'articolo 33 della legge n. 388/2000 (imposta di registro all’1% e imposte ipocatastali in misura fissa per i trasferimenti di immobili compresi in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati), è stata raggiunta da un avviso di liquidazione delle maggiori imposte. Le Entrate hanno negato le agevolazioni fiscali, in quanto gli immobili trasferiti non erano compresi in piani particolareggiati o in piani di lottizzazione, ma in piani di intervento rispondenti alla finalità di esercizio del diritto di edificare e non alle finalità di governo urbanistico sottese alla disposizione agevolativa.

La società ha proposto ricorso alla Ctp di Reggio Emilia, che ha accolto le doglianze del contribuente.

Procedendo in appello, la Commissione tributaria regionale di Bologna-Parma, con la sentenza 93/22/11, depositata l'8 settembre 2011, ha confermato le motivazioni della commissione provinciale e ha ribadito che la tassazione agevolata di cui al citato articolo 33, oltre che far riferimento alle “aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale e regionale”, può estendersi – in quanto non li esclude – anche ai piani coordinati di intervento che comprendono demolizioni, ricostruzioni, ristrutturazioni, interventi sulla viabilità e sui servizi, del tutto equiparabili ai piani urbanistici particolareggiati.

Pertanto, anche sui piani coordinati di intervento, rispondenti a finalità di pubblico interesse nel governo del territorio, è possibile applicare la tassazione agevolata ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali.
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