Imposta di registro su vendita con riserva della proprietà
Pubblicato il 25 marzo 2024
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L’Agenzia delle Entrate offre precisazioni sulla tassazione di un atto soggetto a condizione sospensiva. Vediamo come si articola la questione.
Il contratto riguarda il trasferimento di un marchio d’impresa che però viene subordinato alla condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 1353 del codice civile, del pagamento del saldo del prezzo entro un certo termine. Quindi, la proprietà del marchio passerà alla parte acquirente solo con il pagamento dell’ultima rata.
Si chiede a quale regime di tassazione assoggettare l’atto di compravendita del marchio d’impresa.
Contratti sottoposti a condizione sospensiva
Il quesito è oggetto della risposta n. 78 del 22 marzo 2024 in cui viene analizzato l’atto sottoposto a condizione, che rappresenta un elemento accidentale del contratto.
In sostanza, si condiziona l'efficacia dello stesso al verificarsi di un evento futuro e incerto:
- la condizione è sospensiva se prima del verificarsi dell'evento gli effetti rimangono sospesi;
- la condizione è risolutiva se al verificarsi dell'evento cessano gli effetti dell'atto.
Ma l’Agenzia richiama, ritenendolo attinente alla fattispecie, l’articolo 1523 del codice civile il quale dispone che in caso di vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro va considerato l’articolo 27 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986 (Testo unico dell’imposta di registro) secondo il quale le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla volontà dell'acquirente o del creditore non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva.
Invece, quando un atto è sottoposto a condizione sospensiva è dovuta l'imposta in misura fissa. Nel momento in cui la condizione si verifica, si riscuoterà la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione dello stesso.
Sul punto vi sono numerosi documenti di prassi che hanno sostenuto come, in pendenza della condizione, le parti si trovano in una situazione di aspettativa e gli effetti finali dell'atto si produrranno solo al verificarsi dell'avvenimento rappresentato dalla condizione.
Il verificarsi della condizione a cui un atto è assoggettato deve essere denunciato entro trenta giorni, a cura delle parti contraenti, all'ufficio che ha registrato l'atto.
Per quanto riguarda l’efficacia di un atto subordinato all'avveramento di una condizione sospensiva meramente potestativa, la tassazione varia in base al contraente da cui dipende il verificarsi della condizione stessa, ossia:
- se l’evento collegato alla condizione dipende dalla volontà del creditore o dell'acquirente, al contratto si applicherà l'imposta di registro in misura proporzionale;
- se l’evento collegato alla condizione dipende dalla volontà del venditore o dell’obbligato, il contratto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.
Quanto sostenuto è avvalorato dalla giurisprudenza di legittimità per la quale la condizione è meramente potestativa “quando una delle parti può decidere direttamente in ordine alla sorte del contratto”. Quindi, quando l'efficacia del contratto è direttamente subordinata alla (semplice) manifestazione di volontà di una delle parti, la condizione è considerata meramente potestativa.
Condizione sospensiva potestativa: tassazione
Tirando le somme su quanto sopra argomentato, il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente - condizione dell’obbligazione – attribuisce allo stesso il potere decisionale in ordine all'efficacia del contratto. Siamo di fronte, quindi, ad un’ipotesi di condizione meramente potestativa perché dipendente dalla volontà del compratore.
L’atto – considerato privo di condizione - è soggetto ad imposta di registro con aliquota proporzionale del 3 per cento sui corrispettivi già pagati e sui restanti da pagare ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo Unico del Registro.
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