Imponibile l’accordo misto per la parte eccedente il valore del costo del personale

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La Corte di Cassazione, con sentenza 19129 depositata in data 6 settembre 2010, ha sancito un principio di diritto in materia di accordi misti. Nel caso in cui, infatti, due imprese stipulino un accordo misto che interessi in parte il prestito di personale e in parte il perseguimento di obiettivi differenti, la Corte ritiene che l’accordo potrà essere assoggettato ad Iva solo per la parte eccedente il valore del costo del personale.

In un primo momento sulla questione si era pronunciata l’agenzia delle Entrate, che aveva ritenuto indetraibile l’Imposta in caso di rimborso dell’importo da un’impresa all’altra rispetto alla retribuzione dei dipendenti. I giudici Supremi hanno puntualizzato che non è imponibile la quota di imposta relativa all’importo del prestito di personale concesso, mentre è ammessa a detrazione l’eventuale parte eccedente che riguarda altri tipi di servizi.

Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 31 – Accordi misti con detrazione solo parziale

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