Impianti strategici sequestrati: no a competenza esclusiva del Tribunale di Roma

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Impianti strategici sequestrati: no a competenza esclusiva del Tribunale di Roma

Con la sentenza n. 38 del 4 aprile 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale il secondo periodo dell’articolo 104-bis, comma 1-bis.2, delle norme di attuazione del Codice di procedura penale, introdotto dall’art. 6 del Decreto legge n. 2/2023 (cosiddetto Decreto Priolo).

La Corte costituzionale torna sul Decreto Priolo

La Consulta, nel dettaglio, ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale dal medesimo Tribunale di Roma, ritenendola fondata nei profili esaminati.

La norma si inserisce nel quadro della disciplina sui sequestri di impianti strategici introdotta nel gennaio 2023, già oggetto di esame da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 105/2024, nella quale è stata ritenuta legittima la possibilità per il Governo di autorizzare la prosecuzione dell’attività in deroga ai procedimenti ordinari, a condizione che le misure disposte non superino i 36 mesi di durata.

Ambito applicativo della norma censurata  

La Consulta ha ora esaminato la norma che attribuisce in via esclusiva al Tribunale di Roma la competenza sulle impugnazioni contro i provvedimenti di sospensione dell’attività adottati dal giudice, nonostante l'autorizzazione governativa alla prosecuzione.

In mancanza della nuova disposizione - ha preliminarmente rilevato la Corte - il provvedimento sulla prosecuzione dell’attività sarebbe stato comunque impugnabile mediante appello cautelare dinanzi al tribunale territorialmente competente, ossia quello del capoluogo della provincia in cui opera il giudice procedente.

Le motivazioni della Corte

Ebbene, secondo la Corte costituzionale, la norma risulta contraria all’art. 3 della Costituzione per manifesta irragionevolezza.

Essa, infatti, attribuisce la competenza esclusiva a Roma solo per i dinieghi di prosecuzione dell’attività, lasciando le impugnazioni dei provvedimenti autorizzativi al tribunale territoriale.

In questo modo viene a determinarsi una competenza variabile in base all’esito del provvedimento impugnato.

Inoltre, la concentrazione della competenza, limitata esclusivamente ai giudizi di impugnazione avverso i provvedimenti che negano la prosecuzione dell’attività, crea la possibilità che si sviluppino procedimenti d’appello distinti e contemporanei dinanzi a tribunali diversi, tutti aventi ad oggetto decisioni emesse dal medesimo giudice in relazione agli stessi impianti sottoposti a sequestro.

Tale assetto compromette sia l’obiettivo di assicurare uniformità interpretativa e specializzazione del giudice, sia la coerenza delle decisioni nell’ambito dello stesso procedimento cautelare relativo a un determinato impianto o stabilimento.

Per la Corte, infine, lo spostamento di competenza al Tribunale di Roma non viola l’art. 25, comma 1, Cost., in quanto previsto da una norma generale, fondata su presupposti oggettivi e finalizzata ad assicurare uniformità giurisprudenziale in ambiti strategici.

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