Impianti, garanzia anche tacita
Pubblicato il 28 marzo 2008
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Si torna a parlare del discusso decreto 37/08 sulla sicurezza degli impianti e dei primi chiarimenti del ministero dello Sviluppo economico per la sua attuazione diffusi ieri. Nel documento di ieri si mette in evidenza che il decreto non obbliga nessuno alla messa a norma degli impianti non conformi o a procurarsi i documenti che non si posseggono. Infatti, se il venditore non sa se l’impianto è a norma, se è a conoscenza che gli impianti non sono a norma o non dispone della documentazione relativa anche se gli impianti sono a norma (sempre secondo la legge in vigore al momento in cui l’impianto è stato realizzato), ha due possibilità:
- sopportare i costi per la messa a norma per poter vendere ad un pezzo di mercato per un immobile di pregio;
- specificare bene, fin dalla proposta d’acquisto, all’acquirente che l’impianto non è a norma e vendere l’immobile di minor pregio a minor prezzo.
Nel secondo caso l’acquirente si addossa i rischi di incolumità che ne potrebbero derivare e si accolla i costi per la messa a norma.
Si ricorda, infine, che la prestazione della garanzia è derogabile ma è esclusa solo se accettata concordemente dai contraenti, dunque il silenzio dovrebbe valere come prestazione della garanzia e se il contratto non ne parla la conformità è ritenuta implicita.
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