Impianti di sorveglianza, stop alla procedura della L. 300/70 per l’azienda subentrante
Pubblicato il 26 febbraio 2019
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In caso di modifiche degli assetti societari che determinano il cambio di titolarità dell’impresa che, in precedenza, aveva già installato gli impianti di sorveglianza, l’azienda non ha l’obbligo di rispettare l’iter procedurale – ossia l’accordo sindacale o l’autorità presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) – previsto dall’art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
Il chiarimento è dell’INL, con la lettera circolare n. 1881 del 25 febbraio 2019. L’Ispettorato, in particolare, è stato interrogato in merito allo specifico caso in cui l’azienda subentrante, a seguito di modifiche degli assetti societari per fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o ramo d’azienda, debba comunque assolvere alla procedura di cui al menzionato art. 4. In tal caso, è necessario rinnovare l’autorizzazione presso l’ITL (oppure l’accordo sindacale) o è sufficiente che la modifica della proprietà venga semplicemente comunicata all’Ispettorato del Lavoro competente?
Impianti di sorveglianza, l’accordo sindacale
L’art. 4 della L. n. 300/1970 prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possano essere impiegati esclusivamente per:
- esigenze organizzative e produttive;
- sicurezza del lavoro;
- tutela del patrimonio aziendale.
Tali strumenti, in particolare, possono essere installati previo accordo collettivo stipulato:
- dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU);
- dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).
In alternativa, nel caso si faccia, invece, riferimento ad imprese con unità produttive ubicate:
- in diverse province della stessa regione;
- ovvero in più regioni;
tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Impianti di sorveglianza, l’autorizzazione amministrativa
Ma cosa succede se non si perviene ad un accordo con le rappresentanze sindacali? In tal caso, la normativa è chiara: si procede con la richiesta di autorizzazione ad opera della sede territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Qualora non sia stato raggiunto l’accordo, sarà necessario allegare copia del verbale di mancato accordo con gli Organismi Sindacali istituiti all’interno della ditta.
È, inoltre, possibile ricorrere direttamente all’autorizzazione amministrativa anche nel caso in cui non sia presente alcuna rappresentanza sindacale in azienda.
Anche in questa ipotesi, si ha un’alternativa qualora l’impresa abbia delle unità produttive dislocate in diversi ambiti territoriali, di competenza di diverse sedi dell’Ispettorato: la richiesta di autorizzazione potrà essere effettuata alla sede centrale dell’Ispettorato stesso.
Impianti di sorveglianza, chiarimento INL
Sul punto, l’INL ha chiarito che il semplice subentro di una impresa in locali già dotati degli impianti audiovisivi o altri strumenti similari non determina profili di illegittimità, purché gli impianti di sorveglianza siano stati installati ai sensi della legge.
Tuttavia, permane l’obbligo in capo all’azienda subentrante di comunicare all’ITL la variazione societaria, e che ciò non ha determinato alcun mutamento ai presupposti che hanno legittimato il rilascio dell’atto di autorizzazione degli impianti.
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