Impianti a fonti rinnovabili innovativi, criteri e condizioni d’accesso agli incentivi

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Impianti a fonti rinnovabili innovativi, criteri e condizioni d’accesso agli incentivi

Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) il cosiddetto “decreto Fer2”, recante "Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche d'innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio".

Il DM Ambiente Fer2, in vigore dal 13 agosto 2024, disciplina gli incentivi specificamente mirati agli impianti che si distinguono per essere innovativi o avere costi di generazione elevati, e includono diverse forme di energia rinnovabile come biogas, biomasse, energia solare termodinamica, fotovoltaica, geotermica, e eolica off-shore.

In attuazione del Dlgs 199/2021, vengono ora definite le modalità e le condizioni per l'accesso agli incentivi previsti a favore degli impianti a fonti rinnovabili, mentre si resta in attesa delle regole operative che verranno approvate dal Ministero con successivo decreto (con cui verranno stabiliti, tra gli altri, i modelli per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure).

NOTA BENE: per l’accesso ai suddetti incentivi occorre partecipare alle procedure pubbliche bandite dal Gestore dei servizi energetici (Gse).

Incentivi per impianti a fonte rinnovabile innovativi: finalità del decreto

La finalità del decreto Ambiente 2024 è di sostenere la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili che sono innovativi o che presentano costi di generazione elevati. Lo scopo degli incentivi è di aumentare la competitività di tali impianti e di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati per il 2030.

L'ambito di applicazione del decreto comprende specificamente gli impianti che utilizzano biogas e biomasse, energia solare termodinamica, geotermica, eolica off-shore, fotovoltaica su acque interne e off-shore (floating), nonché impianti che sfruttano l'energia mareomotrice, del moto ondoso, e altre forme di energia marina. Questi impianti devono dimostrare caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio per essere ammessi agli incentivi.

NOTA BENE: Il decreto resterà in vigore fino al 31 dicembre 2028.

Incentivi per impianti a fonte rinnovabile, criteri di ammissibilità ed esclusioni

Per accedere agli incentivi del decreto, gli impianti a fonte rinnovabile devono soddisfare i seguenti criteri:

1. Titolo abilitativo: avere un titolo abilitativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

2. Connessione alla rete elettrica: avere un preventivo di connessione alla rete elettrica accettato definitivamente.

3. Requisiti ambientali e prestazionali: rispettare i requisiti ambientali e prestazionali minimi specificati.

4. Requisiti dimensionali e costruttivi:

   - Biogas: potenza nominale non superiore a 300 kW.

   - Biomasse: potenza nominale non superiore a 1000 kW.

   - Solari termodinamici.

   - Eolici off-shore: su fondazioni fisse con distanza dalla costa di almeno 12 miglia nautiche o floating.

   - Fotovoltaici off-shore e su acque interne (floating).

NOTA BENE: In alternativa alla documentazione standard, i produttori possono presentare il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, se previsto.

Al contrario, non è consentito l’accesso agli incentivi a:

  • imprese in difficoltà economiche secondo le norme UE;
  • soggetti con cause di esclusione legale specificate nel decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  • soggetti sotto divieto, decadenza o sospensione legale;
  • imprese con ordini di recupero per incentivi precedentemente dichiarati illegali dalla Commissione Europea;
  • impianti che hanno iniziato la realizzazione dei lavori prima della pubblicazione della graduatoria relativa agli incentivi.

Inoltre, gli interventi considerati "avviati" comprendono l'acquisto di attrezzature o l'inizio dei lavori di costruzione, ma non l'acquisto di terreni o la preparazione preliminare come permessi o studi di fattibilità.

Gli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione della graduatoria prevista dal decreto, non possono accedere agli incentivi previsti dallo stesso.

NOTA BENE: Secondo la comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, un intervento si considera avviato nel momento in cui si assume un obbligo che rende l'investimento irreversibile, come per esempio l'ordine di attrezzature o l'inizio effettivo dei lavori di costruzione. Acquisti di terreni e attività preliminari come ottenimento di permessi e studi di fattibilità non sono considerati come inizio dei lavori.

I beneficiari degli incentivi possono rinunciare agli stessi prima della scadenza del periodo di diritto, ma devono restituire gli incentivi netti ricevuti fino al momento della rinuncia. L'esercizio di questa opzione è soggetto alla conferma da parte del GSE della restituzione degli incentivi.

Decreto Fer2, procedura di accesso agli incentivi

Per accedere agli incentivi del decreto, è necessario partecipare a procedure pubbliche competitive organizzate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) tra il 2024 e il 2028, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza.

Nello specifico, le procedure competitive si svolgono telematicamente e sono basate su principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e non discriminazione.

Per accedere alle suddette procedure competitive gli impianti devono soddisfare specifici requisiti prestazionali e ambientali delineati nell'Allegato 2 al Dm Ambiente. Inoltre, i richiedenti devono proporre, nella loro istanza di partecipazione, una riduzione della tariffa di riferimento di almeno il 2%. Questa condizione di riduzione non è richiesta per impianti di potenza fino a 300 kW.

Per le procedure svolte nel 2024, le tariffe di base per l'asta sono quelle elencate nell'Allegato 1. Nei successivi anni, queste tariffe saranno ridotte del 3% all'anno. Per gli impianti di potenza fino a 300 kW, la riduzione inizia dal 2026.

La quantità di potenza disponibile nelle aste è definita nella Tabella 1 al decreto.

Procedura

Tipologia di impianto

Categoria

Potenza

Contingenti totali disponibili 2024-2028 (MW)

Tipo A

Biogas

Nuovi impianti

P≤300

150

Tipo A

Biomasse

Nuovi impianti

P≤1.000

 

Tipo B

Solare termodinamico

Nuovi impianti

P≤300

5

Tipo B-1

Solare termodinamico

Nuovi impianti

P>300

75

Tipo C

Geotermico tradizionale con innovazioni

Nuovi impianti

Tutte le potenze

100

Tipo C-1

Geotermico a emissioni nulle

Nuovi impianti

Tutte le potenze

60

Tipo D

Fotovoltaico floating su acque interne

Nuovi impianti

Tutte le potenze

50

Tipo E

Fotovoltaico off-shore floating

Nuovi impianti

Tutte le potenze

200

Tipo E

Energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina

Nuovi impianti

Tutte le potenze

15

Tipo E-1

Eolico off-shore

Nuovi impianti

Tutte le potenze

3800

Tipo F

Geotermico tradizionale con innovazioni

Rifacimento

Tutte le potenze

150

NOTA BENE: Questo processo competitivo consente agli impianti idonei di competere per gli incentivi offerti, garantendo una selezione equa e trasparente dei beneficiari.

Per ogni procedura indicata nella Tabella 1, i richiedenti hanno un periodo di sessanta giorni per presentare la loro domanda per accedere agli incentivi. Le graduatorie relative verranno poi pubblicate entro i novanta giorni successivi.

Selezione dei progetti e criteri di ammissione agli incentivi

Il Dm Ambiente sugli incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili innovativi e con ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio all’articolo 5 sancisce che la selezione dei progetti e i criteri di ammissione agli incentivi si svolgono come segue.

Invio delle Istanze

Le domande per accedere agli incentivi devono essere inviate al GSE attraverso il sito web (www.gse.it). Le domande devono includere:

  • un'offerta di riduzione della tariffa di riferimento;
  • la documentazione necessaria per verificare il rispetto dei requisiti specificati nell'articolo 3, secondo i modelli definiti nelle regole operative dell'articolo 10.

Verifica del GSE

Il GSE, ricevuta la suddetta documentazione:

   - prima della chiusura, verifica la completezza dell'istanza di partecipazione e comunica gli esiti al richiedente;

   - dopo la chiusura, esamina la documentazione inviata e conclude la verifica del rispetto dei requisiti necessari per l'ammissione agli incentivi entro il termine di pubblicazione della graduatoria.

Formazione della graduatoria

Il GSE forma una graduatoria basata sul ribasso percentuale offerto rispetto alla tariffa di riferimento. Essere posizionati utilmente nella graduatoria garantisce il riconoscimento della tariffa spettante.

Se il numero totale delle domande supera il contingente disponibile per una determinata procedura, il GSE applicherà ulteriori criteri di priorità in caso di offerte con lo stesso ribasso percentuale:

  • verrà data priorità agli impianti situati nelle aree riconosciute come idonee secondo gli articoli 20 e 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  • sarà considerata la precedenza in base alla data di completamento della domanda di partecipazione, dando vantaggio a quelle presentate per prime.

Le graduatorie degli impianti selezionati saranno pubblicate sul sito internet del GSE, evidenziando i criteri di priorità eventualmente applicati.

Questo processo assicura che la selezione degli impianti avvenga in modo trasparente e basato su criteri chiari di riduzione tariffaria e conformità normativa, con priorità date a specifiche aree geografiche e tempistiche di completamento.

Tempi massimi per la realizzazione degli interventi

Gli impianti che si collocano in posizione favorevole nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i tempi massimi specificati nella Tabella 2. Questi termini non includono eventuali ritardi nella costruzione dell'impianto e delle opere connesse causati da forza maggiore.

E’ previsto un incremento di 6 mesi per gli impianti gestiti dalla PA.

Tipologie di impianto

Categorie di intervento

Mesi

Termini incrementati per PA

Biogas

Nuovi impianti

31

37

Biomasse

Nuovi impianti

31

37

Geotermico tradizionale con innovazioni

Nuovi impianti

51

57

Geotermico a emissioni nulle

Nuovi impianti

60

66

Fotovoltaico floating su acque interne

Nuovi impianti

36

42

Eolico off-shore

Nuovi impianti

60

66

Fotovoltaico off-shore floating

Nuovi impianti

43

49

Energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina

Nuovi impianti

36

42

Solare Termodinamico

Nuovi impianti

55

61

Allegati

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