Impegno a rateazione non esclude confisca

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Impegno a rateazione non esclude confisca

La Corte di cassazione ha fornito alcune precisazioni per quanto concerne l’interpretazione della novellata disposizione che disciplina la confisca dei beni in caso di reati tributari (articolo 12-bis, Decreto legislativo n. 74/2000), nelle ipotesi in cui l’imputato abbia sottoscritto un piano di rateazione per il versamento del debito fiscale dovuto.

Confisca solo sospesa

Aderendo ad una lettura restrittiva della norma, la Suprema corte ha precisato che la misura cautelare della confisca, anche in presenza di un piano di versamento rateale, continua ad essere comunque consentita, sia pure per gli importi non ancora corrisposti. Parimenti, continua ad essere consentito anche il sequestro ad essa finalizzato, sequestro che mantiene i suoi effetti in caso di pronuncia di una sentenza di condanna, qualora sia stata disposta la confisca ”ancorché condizionata” delle cose sequestrate.

Quindi, se nel corso del procedimento penale, l’imputato dovesse aver provveduto all’integrale pagamento del debito, la confisca, i cui effetti resterebbero comunque sospesi fino all’esaurimento della procedura di pagamento, potrebbe non essere adottata, ovvero, se disposta, potrebbe in ogni caso essere revocata a seguito di apposita richiesta formulata al giudice dell’esecuzione.

Nel caso in cui, per contro, il debitore non abbia provveduto all’intero pagamento dell’importo dovuto, gli effetti del provvedimento ablativo non resterebbero paralizzati, potendosi dare corso alla relativa procedura esecutiva, secondo le regole ordinarie.

Ciò, ferma restando la possibilità, per il giudice competente, di procedere, su richiesta dell’interessato ed in corrispondenza del pagamento progressivo delle rate, al dissequestro parziale dei beni, per un valore corrispondente alle somme versate all’Erario.

No a interpretazione letterale norma

Sulla scorta di queste considerazioni, gli Ermellini, con sentenza n. 42087 del 6 ottobre 2016 pronunciata nell’ambito di un procedimento penale per omesso versamento dell’Iva, hanno respinto la specifica doglianza con cui l’imputato aveva contestato che il Tribunale del riesame avesse consentito il sequestro preventivo disposto a suo carico pur in presenza di un accordo del pagamento dei tributi, in asserita violazione dell’articolo 12 –bis del Decreto legislativo n. 74/2000, per come novellato con Decreto legislativo n. 158/2015.

Per il ricorrente, in particolare, la nuova disposizione di cui all’articolo 12-bis, facendo riferimento alla “non operatività” della confisca in caso di “impegno” a versare il debito d’imposta formatosi a seguito dell’evasione, avrebbe dovuto portare a concludere che in siffatta ipotesi sia la confisca che il sequestro preventivo ad essa finalizzato non avrebbero potuto essere applicati.

Interpretazione letterale, questa, non condivisa dalla Terza sezione penale in quanto - si legge nel testo della decisione - condurrebbe a far dipendere l’operatività della sanzione dal proposito unilaterale del debitore, senza la possibile configurazione di alcune sanzione nei suoi confronti in caso di mancato rispetto dell’impegno assunto, con conseguente sostanziale neutralizzazione generalizzata dell’istituto, in contrasto con i criteri di logicità e ragionevolezza che devono presiedere all’operazione interpretativa.

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