Immobili sequestrati. Obblighi tributari per l’amministratore

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Immobili sequestrati. Obblighi tributari per l’amministratore

La questione cui è stata investita l’Agenzia delle Entrate riguarda una complessa vicenda riguardante il sequestro antimafia: in particolare di beni immobili di proprietà di soggetti persone giuridiche e persone fisiche, specificando che le quote delle società proprietarie dei beni sono tutt’ora sotto sequestro preventivo.

Sequestro antimafia di beni: oneri dell’amministratore giudiziario

Fornendo le opportune indicazioni, la risposta n. 276 del 21 aprile 2021 ricorda come all'amministrazione giudiziaria dei beni oggetto del sequestro in discorso si applichi la disciplina relativa all'eredità giacente, vista la situazione di provvisorietà.

Quindi, fino alla confisca o alla restituzione, il destinatario dei beni non è individuato a titolo definitivo e per questo non ne ha la disponibilità. Compito dell’amministratore giudiziario è di curare la gestione del patrimonio come rappresentante di un soggetto imprecisato. Proprio per questo, utilizza il codice fiscale del titolare dei beni, non essendo necessario chiedere un codice fiscale intestato alla procedura.

Durante il momento in cui si occupa di gestire il patrimonio, l’amministratore giudiziario è tenuto:

  • a presentare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta anteriore a quello in cui è stata adottata la misura cautelare, per le quali non sia scaduto il termine di presentazione alla data di consegna dei beni;
  • a determinare, in via provvisoria, i redditi dei beni sequestrati, assoggettandoli a tassazione;
  • a presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta interessati dall'amministrazione giudiziaria, escluso l’anno di cessazione, e versare le imposte.

In quanto pubblico ufficiale, l’inosservanza dei doveri suddetti comporta l’applicazione delle sanzioni disposte dal Codice delle leggi antimafia.

Per quanto attiene alla determinazione del reddito di tali beni, si ricorda che è prevista la sospensione di versamenti di imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile. Ciò, però, non riguarda gli oneri dichiarativi. Il versamento sospeso deve essere indicato dall’amministratore nella dichiarazione dei redditi.

Inoltre, non si applicano imposte di registro, ipocatastali e di bollo agli atti e contratti, riguardanti beni immobili, stipulati nel periodo di amministrazione giudiziaria.

Sono irrilevanti i redditi prodotti dai beni sequestrati o sottoposti a confisca non definitiva, anche se locati, di tipo fondiario, di natura fondiaria e i proventi immobiliari, ai sensi del Tuir.

Nell’adempiere ai detti oneri, l’amministratore, come anticipato, non è tenuto a richiedere un nuovo codice fiscale relativo alla procedura ma deve utilizzare il codice fiscale e/o la partita IVA (se esistente) di ciascun soggetto: dovrà indicare, nei moduli dichiarativi, il codice carica 5 "Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati".

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