Immobili con reverse charge

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Recependo la norma comunitaria, introdotta dal ministero dell’Economia con il decreto 25 maggio “Gazzetta Ufficiale” n. 152, il meccanismo del reverse charge, dal prossimo 1° ottobre, potrà essere applicato alle cessioni di fabbricati strumentali qualora le imprese cedenti decidano per l’imponibilità Iva secondo il Dpr 633/72. In caso di vendita imponibile di immobili per opzione il debitore d’imposta può essere individuato nel cessionario anziché nel cedente. La disciplina interessa i fabbricati classificabili nelle categorie catastali B, C, D, E ed inoltre quelli di categoria A/10 se la destinazione ad uso ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o nella concessione edilizia. Qualora l’operazione di cessione rientri tra le tre ipotesi previste dal Dpr 633/72 per le quali non è applicabile l’inversione contabile, dovrà essere emessa regolare fattura con l’imposta applicata, poiché l’emissione di fattura in regime di reverse charge invece che dell’Iva ordinaria o ridotta, determina una sanzione a carico dell’emittente variabile tra il 100 ed il 200% dell’Iva corrispondente all’imponibile non documentato o non registrato, con un limite di 516,00 euro. La stessa sanzione viene applicata all’acquirente di fabbricati strumentali per i quali è stata rilasciata una fattura irregolare ma avrà la possibilità di regolarizzare l’Iva aggiuntiva con un versamento da effettuarsi entro trenta giorni dalla registrazione della fattura.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 11 – Il reverse si applica ai piccoli servizi
  • ItaliaOggi7, p. 11 – General contractor, l’Agenzia elimina i dubbi
  • ItaliaOggi7, p. 10 – Reverse charge, occhio al contratto - Ricca
  • ItaliaOggi7, p. 11 – Riflessi sui rapporti interni nei consorzi fra imprese

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