Immobile con soldi della bancarotta Riciclaggio
Pubblicato il 10 febbraio 2017
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Il bene immobile acquistato con somme di denaro illecitamente conseguite costituisce profitto del reato quando l’impiego del denaro medesimo sia causalmente collegabile al delitto e sia soggettivamente attribuibile all’autore di quest’ultimo.
Dello stesso, pertanto, può essere correttamente disposta la confisca.
La trasformazione del denaro, quale profitto di un illecito, in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è, difatti, di ostacolo prima al sequestro preventivo e poi alla confisca, che può riguardare – come già ribadito dalla giurisprudenza di legittimità – anche il bene di investimento oggetto di acquisto.
Somma proveniente da bancarotta utilizzata per acquisto
E’ quanto si legge nella motivazione della sentenza di Cassazione n. 6262 del 9 febbraio 2017, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso promosso da una donna avverso la decisione di merito che l’aveva condannata per il delitto di riciclaggio.
In particolare, la stessa era stata giudicata per aver trasferito, ai fini dell’acquisto a proprio nome di un immobile, una somma pari a quasi 70mila euro che proveniva dal delitto di bancarotta fraudolenta commessa dal fratello e dalla cognata con riferimento al fallimento della loro società, versando questo importo in dollari americani con bonifici provenienti da un paese in cui questi ultimi avevano trasferito i loro interessi ed ostacolando, così, l’identificazione della provenienza illecita della somma.
Confisca obbligatoria dell’immobile
Tra i motivi di impugnazione portati dinanzi alla Suprema corte, si segnala la doglianza relativa alla misura della confisca che era stata disposta dai giudici di merito sull’intero immobile de quo, per un valore, a dire della ricorrente, di molto superiore a quello contestato quale profitto del reato ipotizzato.
Per quest’ultima, si trattava di una confisca per equivalente che avrebbe dovuto avere riguardo all’entità della somma da confiscare.
A questa doglianza i giudici di legittimità hanno risposto che, in realtà, si era trattato di una confisca obbligatoria ai sensi dell’articolo 648 quater comma 1 del Codice penale, in virtù del quale, per i delitti come quello a lei contestato, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
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