Immissione in libera pratica anche senza Iva

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Sulla “Gazzetta Ufficiale della Comunità europea” di ieri, serie L, n. 175 è pubblicata la direttiva 2009/69/Ce, che ha come obiettivo quello di fronteggiare le frodi Iva basate sull’esenzione disposta dall’articolo 143, lettera d) della direttiva 2006/112/Ce. La norma richiamata prevede il non assoggettamento all’Imposta delle importazioni eseguite da una cessione o da un trasferimento intracomunitario degli stessi beni a un soggetto passivo in un altro Stato membro. Prima della direttiva 2009/69/Ce, gli Stati membri avevano regolamentato autonomamente le condizioni necessarie all’esonero del pagamento del tributo, con la conseguenza che tutto ciò ha fatto emergere numerosi fenomeni di evasione (un esempio sono le cosiddette “frodi carosello” basate sull’inadempimento dell’importatore). Da oggi, invece, si deve rispettare il livello minimo di armonizzazione previsto dalla nuova direttiva, che prevede la non applicazione dell’Iva al ricorrere di tre condizioni:

- l’importatore deve essere identificato ai fini Iva o avere designato un rappresentante fiscale nello Stato membro di importazione;

- questo soggetto è obbligato a fornire al momento dell’importazione il numero di identificazione Iva del cessionario intracomunitario;

- l’operatore che vuole fruire dell’esenzione deve essere in grado di fornire prova che i beni importati sono destinati a essere spediti o trasportati a partire dal Paese Ue di importazione verso una diversa destinazione comunitaria.

Sul fronte interno, la nuova direttiva Ce incide sull’articolo 67, comma 1, lettera a) del Dpr 633/72. Di conseguenza, l’immissione in libera pratica dei beni destinati ad essere trasferiti in uno Stato Ue diverso da quello di importazione potrà avvenire senza pagamento dell’Iva solo previa comunicazione alla Dogana competente del numero identificativo delle parti della compravendita, così da consentire un buon livello di controllo sul comportamento dell’importatore.

La norma entrarà in vigore il prossimo 24 luglio e in relazione ai tempi di recepimento delle disposizioni comunitarie si prevede il limite massimo del 1° gennaio 2011.

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