Immissione in consumo carburanti, approvati i nuovi modelli

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Immissione in consumo carburanti, approvati i nuovi modelli

Approvati i nuovi modelli per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l’immissione in consumo da un deposito fiscale di benzina e gasolio per uso autotrazione, senza versamento dell’IVA, come prevede l’art. 1, co. da 937 a 944 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018). I nuovi format sostituiscono quelli approvati con il provvedimento del 1° marzo 2018 e sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

A darne notizia è l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 319617 del 5 ottobre 2020.

Immissione in consumo carburanti, eliminato il versamento dell’IVA

I nuovi modelli approvati consentono ai soggetti che intendono immettere in consumo da un deposito fiscale benzina e gasolio per uso autotrazione, nei casi previsti dall’art. 1, co. 940 e 941, della L. n. 205/2017, di procedere all’operazione senza effettuare il versamento dell’IVA, prestando garanzia con le modalità previste dell’art. 4 del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 a favore del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, per l’importo corrispondente all’imposta dovuta.

Immissione in consumo carburanti, durata garanzia e Pec

La garanzia, accettata dall’Agenzia delle Entrate e con comunicazione dell’accettazione al gestore del deposito, deve essere prestata per la durata minima di 12 mesi dalla data di immissione in consumo.

Nei modelli, inoltre, è stato inserito il dato dell’indirizzo di PEC del deposito fiscale da cui avviene l’immissione in consumo ed è stata prevista la possibilità di presentare una garanzia cumulativa, cui si collega una diversa durata temporale della garanzia stessa.

Nello specifico, in caso di garanzia presentata in via cumulativa per più immissioni in consumo effettuate da un medesimo deposito fiscale nel corso dello stesso anno solare, la garanzia stessa avrà efficacia fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale le immissioni in consumo sono effettuate, in modo che la durata minima di 12 mesi sia effettiva per le immissioni in consumo effettuate durante tutto l’anno solare considerato.

Immissione in consumo carburanti, deposito mediante intermediario

Il provvedimento precisa inoltre che, riguardo al modello destinato agli intermediari e alle banche, la costituzione del deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato deve essere effettuata attraverso un intermediario autorizzato secondo le disposizioni dell’art. 79-quater del D.Lgs. n. 58/1998.

Infine, a seguito della dematerializzazione dei titoli di Stato e dell’evoluzione normativa, chiarisce l’Agenzia, i depositi possono essere costituiti solo presso gli intermediari autorizzati ai sensi del richiamato articolo 79-quater.

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