Imminenti istruzioni del Notariato sui nuovi incombenti introdotti dal Dl 78/2010
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 17 giugno 2010
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Il Notariato sta mettendo a punto una circolare con cui vengono forniti alcuni chiarimenti e consigli relativi alle nuove prescrizioni introdotte con il recente Decreto legge 78/2010 e, in particolare, all'incombente della verifica della conformità tra i dati catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
Prima della stipula degli atti pubblici e delle scritture private autenticate che abbiano ad oggetto “il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti” il notaio dovrà infatti indicare i dati di identificazione catastale dell'immobile – sezione, foglio, particella e subalterno - e verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari. Chi dispone del bene dovrà dichiarare, a pena di nullità, la conformità dello stato di fatto dell'immobile ai dati catastali e alle planimetrie depositate. Secondo i notai, è opportuno che tale conformità venga verificata anche dall'acquirente.
Per quel che concerne le piccole variazioni, l'attuale vigenza di una circolare delle Finanze del 14 ottobre 1989 n. 3/3405 con cui si vieta agli uffici di accettare denunce di variazione che non coinvolgano consistenza e classamento, potrebbe creare qualche problema alla necessaria corrispondenza tra mappe e situazione reale sancita dal Decreto legge 78 e, in particolare, alla prescrizione, prevista in capo al venditore, di dichiarare la conformità dello stato di fatto alle planimetrie depositate. E difatti, poiché le piccole variazioni finora non andavano denunciate, sono moltissime le mappe involontariamente irregolari. A fronte di tale problema l'agenzia del Territorio dovrebbe intervenire nella fase di conversione del decreto al fine dell'inserimento di un emendamento chiarificatore.
Prima della stipula degli atti pubblici e delle scritture private autenticate che abbiano ad oggetto “il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti” il notaio dovrà infatti indicare i dati di identificazione catastale dell'immobile – sezione, foglio, particella e subalterno - e verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari. Chi dispone del bene dovrà dichiarare, a pena di nullità, la conformità dello stato di fatto dell'immobile ai dati catastali e alle planimetrie depositate. Secondo i notai, è opportuno che tale conformità venga verificata anche dall'acquirente.
Per quel che concerne le piccole variazioni, l'attuale vigenza di una circolare delle Finanze del 14 ottobre 1989 n. 3/3405 con cui si vieta agli uffici di accettare denunce di variazione che non coinvolgano consistenza e classamento, potrebbe creare qualche problema alla necessaria corrispondenza tra mappe e situazione reale sancita dal Decreto legge 78 e, in particolare, alla prescrizione, prevista in capo al venditore, di dichiarare la conformità dello stato di fatto alle planimetrie depositate. E difatti, poiché le piccole variazioni finora non andavano denunciate, sono moltissime le mappe involontariamente irregolari. A fronte di tale problema l'agenzia del Territorio dovrebbe intervenire nella fase di conversione del decreto al fine dell'inserimento di un emendamento chiarificatore.
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