Immediatamente fruibile l’ulteriore stanziamento per la ricerca
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 16 aprile 2011
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Sarà pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 89 del 18 aprile 2011, il decreto interministeriale (Economia/Sviluppo Economico) 4 marzo 2011 con le modalità di utilizzo degli stanziamenti previsti in relazione al credito d’imposta inerente alle attività di ricerca e sviluppo dai soggetti che hanno avviato gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ante 29 novembre 2008 (entrata in vigore del decreto-legge n. 185 del 2008, che ha disposto la procedura di monitoraggio su detto credito d’imposta) e che non hanno ricevuto il nulla-osta per la fruizione del credito d’imposta, per esaurimento delle risorse disponibili, all’esito del “click-day” del 6 maggio 2009.
Il comunicato spiega che l’utilizzo delle risorse è consentito “nella misura massima del 20,37 per cento dell’importo complessivamente richiesto per tutti e tre gli anni 2007, 2008 e 2009 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e dell’ulteriore 27,16 per cento del predetto importo a decorrere dall’anno 2011”.
Il credito d’imposta è immediatamente - ed esclusivamente tramite il mod. F24 – utilizzabile nella misura massima complessiva del 47,53%.
Contemporaneamente, l’agenzia delle Entrate ha diffuso il comunicato stampa del 15 aprile 2011, con cui ha reso immediatamente effettuabili con F24 le compensazioni del credito d’imposta attribuendo all’operazione il codice tributo già istituito con la pregressa risoluzione 361/E/2008:
“6808”, denominato “credito d’imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo – Articolo 1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.
L’anno da indicare è il 2011.
- ItaliaOggi, p. 30 - Ricerca e sviluppo, via ai benefici - Lenzi
- ItaliaOggi, p. 30 - E l’Agenzia delle entrate fissa il codice tributo
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 33 - Bonus ricerca: appello in F24 agli esclusi 2009 - M. Mo., A. S.
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