Immagini non comunicative idonee a condannare il dipendente

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Sono valide e quindi utilizzabili al fine di condannare un dipendente per truffa aggravata le videoregistrazioni avvenute negli uffici di una Asl. Purchè riguardino comportamenti “non comunicativi”.

Lo afferma la seconda sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 31630 del 2011 che ha fondato la motivazione della condanna di una dottoressa, dipendente Asl accusata di aver usato illecitamente il badge, sul fatto che si tratta di immagini non comunicative avvenute in un ufficio pubblico che non può essere considerato domicilio.

Quindi le immagini costituiscono prova irripetibile e possono essere acquisite al fascicolo del dibattimento.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 14 - L'ufficio non è la dimora: il video prova la truffa – Lusa

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