Illegittimo respingimento alle frontiere, risarcimento dinanzi al giudice ordinario
Pubblicato il 02 giugno 2015
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Le Sezioni unite civili della Cassazione, con ordinanza n. 11292 del 1° giugno 2015, si sono pronunciate su un regolamento di giurisdizione loro sottoposto dichiarando che spetta al giudice ordinario decidere le cause di risarcimento del danno a carico dello Stato per illegittimo respingimento dello straniero alle frontiere.
Il caso è quello di alcune cittadine russe che avevano convenuto davanti al Tribunale di Roma il ministero dell'Interno al fine di essere risarcite dei danni subiti dopo essere state respinte alle frontiere nonostante disponessero di voucher turistico e regolare visto d'ingresso per fini turistici.
Nel testo della decisione, la Suprema corte ha evidenziato come, nel caso in esame, l'azione risarcitoria promossa fosse stata prospettata come causalmente riferita a comportamenti di pubblici funzionari a tal punto abnormi dal prescindere da qualsiasi plausibile esercizio di pubblico potere e configurata quale unico rimedio in concreto utilmente esperibile.
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