Illecito e sanzioni ex 231: prescrizione in cinque anni
Pubblicato il 23 agosto 2021
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Il termine di prescrizione di cinque anni stabilito dall'art. 22 del D.lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti, riguarda sia l'illecito sia la sanzione definitivamente irrogata.
Da una parte, l'illecito non potrà più essere perseguito decorsi cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, dall’altra, la sanzione amministrativa dovrà essere riscossa, a pena di estinzione, entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata a carico della persona giuridica.
Questo, fatti salvi, in entrambe le ipotesi, gli effetti di eventuali cause interruttive rilevanti.
Stop a cartella notificata dopo 5 anni da sentenza irrevocabile
E’ quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione, Prima sezione penale, nel testo della sentenza n. 31854 del 19 agosto 2021, pronunciata in annullamento di un’ordinanza con cui il Gip si era discostato dal richiamato principio.
Nella vicenda esaminata, una Spa era stata condannata, con sentenza irrevocabile, al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 231.
Poiché la connessa cartella esattoriale di pagamento era stata notificata a distanza di oltre cinque anni, la società aveva adito il Gip, in funzione di giudice dell'esecuzione, domandando che venisse accertata l'intervenuta prescrizione della sanzione.
Con l'ordinanza impugnata, tuttavia, il Gip aveva rigettato tale domanda, ritenendo che il predetto art. 22 disciplinasse la sola prescrizione dell'illecito amministrativo.
A suo dire, infatti, dal citato articolo non si poteva ricavare la durata del termine entro il quale eseguire la sanzione irrogata all'ente con la sentenza definitiva adottata a suo carico e, in mancanza di previsioni ad hoc, trovava applicazione il termine decennale di cui all'art. 2953 del codice civile, di portata generale.
Assunto, questo, non condiviso dalla Suprema corte che ha enunciato, in proposito, il richiamato principio di diritto.
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