Illecita gestione dei rimborsi al partito, giudice ordinario e non Corte dei conti

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L'ambito della responsabilità amministrativa rimesso alla giurisdizione della Corte dei conti non può essere esteso fino al punto di comprendere gli illeciti commessi, da parte dell'amministratore di un partito politico, nella gestione delle somme erogate dallo Stato a titolo di rimborso delle spese elettorali.

E questo, sia in considerazione dell'impossibilità di configurare il promovimento, da parte del pubblico ministero contabile, della domanda di responsabilità amministrativa come un'attività svolta in sostituzione processuale del partito politico danneggiato, sia perché un'azione di responsabilità svolta a favore dell'erario finirebbe con il vanificare la pratica fruttuosa della domanda di risarcimento proposta dallo stesso partito politico danneggiato dinanzi al giudice ordinario, giudice naturale della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi.

E' quanto precisato dalle Sezioni unite civili di Cassazione nel testo dell'ordinanza n. 10094 del 18 maggio 2015, e con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sull'azione di responsabilità per danno erariale promossa dal pubblico ministero contabile nella nota vicenda relativa all'ex tesoriere del partito politico “Democrazia e Libertà – la Margherita”, Luigi Lusi, citato in giudizio dalla Procura regionale presso la Corte dei conti del Lazio per rispondere di danno erariale in conseguenza dell'illecita gestione dei fondi accreditati dal Parlamento, nel periodo 2007-2011, a favore del citato partito a titolo di contributo per le spese elettorali.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p.44 - Per i rimborsi elettorali c'è il giudice ordinario – Galimberti

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