Il whistleblowing modifica la disciplina del licenziamento. Come?

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Il whistleblowing modifica la disciplina del licenziamento. Come?

Sarà in vigore dal prossimo 30 marzo il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che attua la cd. direttiva Whistleblowing (Direttiva (UE) 2019/1937). Per espressa previsione, le disposizioni avranno però effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Fino ad allora continuerà ad applicarsi la vigente disciplina in materia.

Questo è, in estrema sintesi, quanto dispone l'articolo 24 del citato D.Lgs. n. 24 del 2023, che delinea la cornice temporale e normativa entro cui operare oggi e nel prossimo futuro.

Tra le disposizioni, di forte impatto, per i datori di lavoro vi sono anche importanti modifiche alla disciplina dei licenziamenti. Vediamo quali sono.

Whistleblowing e licenziamento discriminatorio

L'articolo 24, comma 3, D.Lgs. n. 24 del 2023 sostituisce l'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui licenziamenti individuali, aggiungendo alle fattispecie di nullità ivi previste, anche le fattispecie connesse alla segnalazione di illeciti di cui si sia venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

Più nel dettaglio, l'articolo 4 novellato riconosce nullo il licenziamento discriminatorio:

1) determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa;

2) determinato dall'appartenenza a un sindacato;

3) determinato dalla partecipazione ad attività sindacali;

4) conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 2023, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019.

Whistleblowing e disciplina del licenziamento: abrogazioni

Per effetto dell'articolo 23, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 24 del 2023, viene abrogato il comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

In particolare, la norma abrogata prevede che:

  • è nullo il licenziamento, ritorsivo o discriminatorio, del soggetto segnalante;
  • sono nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
  • è onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sotto posizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Whistleblowing: licenziamento ritorsivo

L'articolo 17, comma 4, D.lgs. n. 24 del 2023 fa rientrare tra le fattispecie che costituiscono ritorsioni anche il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti (lettera a), a condizione che siano riconducibili alla nozione di “ritorsione” di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m).

NOTA BENE: L'articolo 2, comma 1, lettera m) definisce “ritorsione” qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il successivo articolo 19, comma 3, D.Lgs. n. 24 del 2023 prevede inoltre che:

  • sono nulli gli atti assunti in violazione del citato articolo 17 (pertanto anche il licenziamento ritorsivo);
  • i lavoratori, ai quali è riconosciuta la facoltà di segnalazione nonché i soggetti che godono delle misure di protezione (per definire l'ambito di applicazione di tale disposizione, il legislatore richiama specificatamente l'articolo 3, D.lgs. n. 24 del 2023) licenziati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore. L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del divieto di ritorsione.

Whistleblowing e licenziamento: da quando si applicano le novità

L'articolo 24 reca disposizioni transitorie e di coordinamento, stabilendo che:

  • le norme del D.Lgs. n. 24 del 2023 (e pertanto anche quelle prima illustrate) hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023;
  • con riferimento all'abrogato comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, le disposizioni dello stesso continuano ad applicarsi alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate prima del 30 marzo 2023 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 24 del 2023), nonchè a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023.
Si ricorda, infine, che per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.
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