Il turbamento alla libertà degli incanti si consuma nel momento della presentazione delle offerte

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Secondo la Sesta sezione penale della Corte di cassazione – sentenza n. 12821 del 19 marzo 2013 - il delitto di turbata libertà degli incanti si consuma nel momento e nel luogo in cui, con l’uso di uno dei mezzi previsti dalla legge, viene impedita o turbata la gara, “non essendo sufficiente il mero accordo tra i partecipanti per determinarne l’esito, che potrebbe tutt’al più integrare un’ipotesi di tentativo”. Ne consegue che il delitto viene a considerarsi consumato a partire dal momento di presentazione delle offerte concordate al fine di favorire l’aggiudicazione dell’appalto alle imprese prestabilite.

Ed infatti – prosegue la Cassazione – “il turbamento si è già verificato per il salo fatto della presentazione delle offerte, sicché l’aggiudicazione finisce così per rappresentare un mero post factum irrilevante ai fini della configurabilità del reato in esame”.
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