Il Tribunale di Roma sulla ristrutturazione dei debiti
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 24 novembre 2009
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Con decreto del 5 novembre 2009, il Tribunale di Roma si è pronunciato in materia di ristrutturazione dei debiti fornendo chiarimenti in ordine ai poteri di controllo del Tribunale e al contenuto della relazione del professionista.
Il caso esaminato dai magistrati romani riguardava un accordo di ristrutturazione di una società, ex art. 182 bis, L. Fall., che si inseriva in un più ampio progetto di risanamento di un gruppo imprenditoriale.
Circa i poteri del giudice, nel decreto viene precisata la facoltà di richiedere, all'imprenditore, la documentazione che consenta di esprimere la valutazione in questione.
Il Tribunale deve quindi verificare che sia stata depositata tutta la documentazione richiesta nonchè l'idoneità dei documenti stessi. Tra questi, la relazione del professionista circa l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione si compone di un'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali indicati nel piano di ristrutturazione e di un'attestazione sulla attuabilità del piano e dell'accordo.
Il controllo di legalità del giudice sulla relazione – continua il Tribunale – è finalizzato a valutare sia che nella relazione siano rinvenibili gli elementi necessari affinchè la relazione assolva alla funzione di fornire ai creditori ed ai terzi interessati la conferma della veridicità dei dati aziendali e di sottoporre al loro giudizio utili elementi di valutazione sull'attuabilità dell'accordo, sia la coerenza e la completezza logico-argomentativa del discorso asseverativo dell'attestatore. La valutazione, in ogni caso, deve prescindere da ogni considerazione sulla convenienza ed il merito dell'accordo o del piano.
Circa i poteri del giudice, nel decreto viene precisata la facoltà di richiedere, all'imprenditore, la documentazione che consenta di esprimere la valutazione in questione.
Il Tribunale deve quindi verificare che sia stata depositata tutta la documentazione richiesta nonchè l'idoneità dei documenti stessi. Tra questi, la relazione del professionista circa l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione si compone di un'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali indicati nel piano di ristrutturazione e di un'attestazione sulla attuabilità del piano e dell'accordo.
Il controllo di legalità del giudice sulla relazione – continua il Tribunale – è finalizzato a valutare sia che nella relazione siano rinvenibili gli elementi necessari affinchè la relazione assolva alla funzione di fornire ai creditori ed ai terzi interessati la conferma della veridicità dei dati aziendali e di sottoporre al loro giudizio utili elementi di valutazione sull'attuabilità dell'accordo, sia la coerenza e la completezza logico-argomentativa del discorso asseverativo dell'attestatore. La valutazione, in ogni caso, deve prescindere da ogni considerazione sulla convenienza ed il merito dell'accordo o del piano.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 39 – Ristrutturazione dei debiti con relazioni motivate - Negri
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