Il trattamento delle festività di novembre in busta paga

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Il trattamento delle festività di novembre in busta paga

Per la predisposizione dei cedolini paga del mese di novembre 2024 i datori di lavoro ed i professionisti sono chiamati a gestire il trattamento economico spettante riferito alla festività del 1° novembre ed alla festività abolita o ex festività del 4 novembre.

Le regole per la corretta determinazione della retribuzione dovranno tenere conto non solo delle eventuali prestazioni di lavoro rese nel giorno festivo, ma anche dell’eventuale sistema di determinazione della paga mensile spettante e delle disposizioni del contratto collettivo applicato o applicabile al rapporto di lavoro.

Si evidenzia fin d’ora che per quanto attiene la (ex) festività del 4 novembre, abrogata dall’art. 1, comma 2, legge 5 marzo 1977, n. 54, la generalità dei contratti collettivi prevede la corresponsione di un trattamento economico pari a quello contrattualmente previsto per le festività cadenti di domenica

Le ex festività

Ai sensi dell’art. 1, legge 5 marzo 1977, n. 54, sono considerate festive le seguenti giornate:

  • San Giuseppe (19 marzo);
  • Ascensione (data mobile);
  • Corpus Domini (data mobile);
  • SS. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno).

Tali festività, per l’appunto comunemente note come ex festività, sono generalmente compensate con il riconoscimento, da parte dei contratti collettivi, di 32 ore di permessi individuali.

La medesima norma, ha, altresì, abrogato la celebrazione della festa nazionale della Repubblica (2 giugno), poi ripristinata dal 2001 (legge n. 336/2000) e della festa dell’Unità nazionale (4 novembre).

Quest’ultima, non essendo mai stata ripristinata è una giornata non festiva sebbene, stando alle disposizioni previste dalla generalità dei contratti collettivi, vada considerata, ai fini del trattamento economico spettante, alla medesima stregua delle festività cadenti di domenica.

Resta inteso che i contratti collettivi, anche di secondo livello, possono prevedere un trattamento diverso per la citata festività del 4 novembre, prevedendo, ad esempio, il riconoscimento di ulteriori ore di permessi retribuiti.

Quanto alla festività del 4 novembre, si riportano, nella seguente tabella, le disposizioni dei CCNL più comuni.

CCNL

Trattamento economico-normativo – 4 novembre

Abbigliamento industria

Il compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, verrà corrisposto in occasione del godimento delle riduzioni di orario di lavoro. Resta a carico dell'azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette.

Agenzie di viaggio - Confcommercio

Al lavoratore chiamato a prestare servizio nella predetta giornata spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato, stante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo. Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio nella suddetta giornata. Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.

Alberghi - Confcommercio

Al lavoratore chiamato a prestare servizio nella predetta giornata spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato, stante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo. Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio nella suddetta giornata. Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.

Alimentari artigianato

Retribuita come festività coincidente con la domenica.

Alimentari industria

Il lavoratore beneficerà del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Barbieri e parrucchieri

La festività civile (4 novembre) spostata alla domenica verrà retribuita con un importo pari a 1/26 della retribuzione mensile.

Commercio - Confcommercio

Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della Legge 5/3/1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Farmacie

Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva, ai sensi dell’art. 1, 2° comma, della Legge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Gas

La soppressione agli effetti civili della festività del 4 novembre verrà compensata, per tutti i lavoratori, con il pagamento di un importo pari a quello definito per le festività coincidenti con la domenica o, in alternativa, con un permesso giornaliero.

Metalmeccanica artigiani

Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione è spostata alla domenica precedente (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Metalmeccanica industria

Per quanto riguarda la festività (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Pubblici esercizi

Al lavoratore chiamato a prestare servizio nella predetta giornata spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato, stante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo. Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio nella suddetta giornata. Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.

Pulizia – Multiservizi

Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, fermo restando che nessun compenso aggiuntivo compete nel caso di prestazione effettuata nel giorno di calendario 4 novembre.

Studi professionali – Confprofessioni

In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica o altra festività, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio. Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della Legge 5/3/1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto al comma precedente.

La retribuzione delle giornate festive

Nelle giornate festive il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore la retribuzione di fatto giornaliera anche nel caso in cui non venga resa la prestazione lavorativa.

Per il calcolo della retribuzione spettante sarà opportuno, però, tenere a mente il sistema di paga utilizzato e specificatamente se il quantum mensile sia determinato in misura “fissa” (c.d. sistema di paga mensilizzata) ovvero sia determinato in relazione alle ore di lavoro prestate (c.d. sistema di paga oraria).

Per ognuno dei predetti sistemi retributivi, poi, bisognerà tener conto della cadenza della festività: se in giornata lavorativa, non lavorativa o di riposo (generalmente domenica).

Per i dipendenti con sistema di paga in misura fissa mensile, indipendentemente dal fatto che vi siano o meno giornate festive, la retribuzione resterà invariata. Ciò, salvo che la festività non sia coincidente con la giornata di domenica (o giornata di riposo) o con un altro giorno festivo. In tal caso, infatti, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere, oltre alla normale retribuzione globale di fatto, anche un’ulteriore quota giornaliera di retribuzione (generalmente 1/26) a titolo di “Festività non goduta”.

ATTENZIONE: Per i sistemi di paga fissa mensile, salvo diversa previsione del contratto collettivo, il diritto alla percezione dell’ulteriore quota giornaliera della retribuzione relativa alla festività coincidente con la giornata di domenica/riposo non si configura nel caso in cui la giornata festiva coincida con il sabato (o altra giornata) non lavorativo (nelle ipotesi di c.d. settimana corta).

Per i dipendenti retribuiti ad ore, le festività infrasettimanali godute sono retribuite sempre con la normale retribuzione globale giornaliera, ma ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale di lavoro o 1/5 nel caso di adozione della settimana “corta”.

È, altresì, opportuno evidenziare che diversi CCNL prevedono che per i giorni festivi venga corrisposta, ai predetti lavoratori retribuiti con sistema di paga oraria, la medesima retribuzione che avrebbero percepito se quel giorno avessero lavorato secondo l’orario normale.

Cadenza festività

Paga mensilizzata

Paga oraria

Festività infrasettimanale in giornata lavorativa

Nessun ulteriore compenso

Festività goduta pari alla retribuzione oraria moltiplicata per le ore previste dal “normale” orario di lavoro

Festività cadente di sabato non lavorativo o altra giornata non lavorativa

Nessun ulteriore compenso

Nessun ulteriore compenso

Festività cadente di domenica o in altra giornata di riposo

Festività non goduta pari ad un’ulteriore giornata (generalmente 1/26)

Festività non goduta pari alla retribuzione oraria moltiplicata per 1/6 dell’orario settimanale

Attività lavorativa resa in giorno festivo

I lavoratori subordinati che prestano la propria opera in una giornata festiva hanno diritto a ricevere, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

La predetta maggiorazione è generalmente disciplinata dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. Rimane comunque garantito al lavoratore il diritto al trattamento economico per la festività.

NOTA BENE: La prestazione di lavoro nelle festività infrasettimanali individuate dalla legge n. 260/1949, deve essere necessariamente concordata con il lavoratore e non può essere imposta dal datore di lavoro. Ciò assunto, l’eventuale rifiuto del dipendente alla richiesta datoriale di svolgere attività lavorativa in giornata festiva (dovendosi intendere esclusa da tale fattispecie l’attività lavorativa svolta nelle giornate di domenica) non può essere oggetto di illecito disciplinare, sia esso punito con la sanzione espulsiva o altra sanzione conservativa.

Laddove il CCNL applicato al rapporto di lavoro escluda la possibilità del lavoratore di rifiutarsi, salvo i casi di comprovato motivo, di svolgere lavoro festivo, invece, il datore di lavoro sarà legittimato ad avviare un procedimento disciplinare.

Festività ed altri eventi sospensivi del rapporto di lavoro

Il trattamento stabilito per le festività andrà corrisposto per intero al lavoratore, ai sensi dell’art. 2, legge 31 marzo 1954, n. 90, anche se lo stesso risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:

  • infortunio, malattia, congedo di maternità o congedo parentale;
  • ferie e permessi, nonché assenze per giustificati motivi;
  • sospensione parziale dell’attività lavorativa con diritto alla percezione degli ammortizzatori sociali.

ATTENZIONE: nei casi di sospensione dell’attività lavorativa con ricorso agli ammortizzatori sociali, in ottemperanza all’art. 3, legge 31 marzo 1954, n. 90, l’Istituto previdenziale (messaggio 12 giugno 2009, n. 13552) ha avuto modo di specificare che:

  • per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, le festività civili, nazionali e religiose, non comportano in ogni caso riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali, atteso che la retribuzione predeterminata si riferisca a tutte le giornate lavorative del mese e non subisca alcuna variazione per la circostanza che alcune di queste giornate coincidano con le festività. In tal senso le ore attinenti alle festività potranno essere incluse nel numero delle ore integrabili;
  • per i lavoratori retribuiti non in misura fissa ma in rapporto alle ore, in base al combinato disposto di cui agli artt. 1 e 2 della legge 31 marzo 1954 n. 90, le festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro. Pertanto, nella determinazione delle ore integrabili, non vanno comunque considerate a carico dell’INPS le ore inerenti a tali festività che cadono nel corso della settimana. Altresì sono del pari da considerare non integrabili le ore relative alle festività (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) infrasettimanali quando queste si collocano nell'ambito delle prime due settimane di sospensione, essendo per legge (art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 90) assicurata la retribuzione a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori suddetti. Sono invece da calcolare come ore integrabili quelle relative alle citate rimanenti festività, quando queste non siano pagate (sempre in virtù dell'art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 90) dal datore di lavoro a causa del prolungarsi della sospensione oltre le prime due settimane.

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