Il Tfr “segue” l’adesione al fondo

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Durante il “Tfr Videoforum” tenutosi a Roma il 25 maggio, il Ministero del Lavoro ha precisato che l’adesione del lavoratore alla previdenza complementare deve seguire due fasi: l’iscrizione al fondo pensione di riferimento e la consegna del modulo Tfr1 o Tfr2 al datore. Con l’iscrizione al fondo pensione si instaura un contratto per adesione, caratterizzato da clausole che regolano una serie di condizioni che il lavoratore può solo accettare o respingere in blocco, senza possibilità di negoziazione. Alcune perplessità sorgono già nella fase di compilazione dei moduli di adesione e quindi del contratto di adesione. Infatti molti prevedono, oltre ai dati del lavoratore e le scelte di merito, la firma da parte del datore di lavoro, oppure una sua dichiarazione che il dipendente è nella condizione di aderire al fondo complementare. In altri termini, nella fase di costituzione del contratto tra le parti, il datore di lavoro deve ricoprire un ruolo che non è previsto dalla procedura di formalizzazione di un contratto per adesione. Si registrano anche casi in cui i fondi pensione richiedono che la consegna del modulo di adesione venga effettuata al datore di lavoro che, a sua volta, dovrà trasmetterli cumulativamente ai fondi stessi. Questa procedura però non fornisce al lavoratore piena assicurazione dell’avvenuta iscrizione al fondo.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 47 – Tfr, fondi pensione senza appeal – Ufficio Stampa del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

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