Il test di vitalità guarda al passato

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Con la norma di comportamento n. 176, l’Associazione italiana dottori commercialisti si esprime sul periodo temporale da considerare per verificare la vitalità economica delle società partecipanti ad una fusione. La massima contenuta nella norma sancisce che: “la vitalità economica delle società partecipanti a una fusione deve essere verificata tenendo conto dei ricavi e proventi dell’attività caratteristica nonché delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, così come risultano dal conto economico relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata”. Nel caso in cui venga superato il primo test di vitalità, con riferimento appunto all’esercizio precedente quello in cui viene deliberata l’operazione straordinaria, la norma non richiede che venga effettuato un successivo test che faccia il confronto tra i ricavi e le spese caratteristiche del periodo che va dalla data di inizio della fusione fino alla data in cui effettivamente viene deliberata l'operazione. Di conseguenza, una interpretazione diversa da questa, per cui i requisiti di vitalità economica debbano sussistere non solo nell’esercizio precedente, ma devono continuare a persistere fino al momento della delibera della fusione, non si ritiene condivisibile in quanto in contrasto con il disposto letterale dell’articolo 172 del Testo unico delle imposte sui redditi. Scopo della norma è quello di scongiurare il cosiddetto fenomeno delle “bare fiscali” e, allo stesso tempo, evitare che possano essere penalizzate oltremodo le società originate dalla fusione, che si potrebbero trovare a vivere un periodo di difficoltà e di contrazione dell’attività.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 33 – Il test di vitalità va fatto solamente una volta

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