Il Supporto per la Formazione e il Lavoro compie un anno
Pubblicato il 02 settembre 2024
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Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) compie un anno: dal 1° settembre 2023 è infatti operativa questa misura introdotta dal Decreto Lavoro per favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa.
Non si tratta di un mero sussidio, ma di un’ampia iniziativa volta all’inserimento nel mercato del lavoro di individui appartenenti a nuclei familiari in condizioni economiche svantaggiate mediante la loro partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate (articolo 12 del Decreto Lavoro).
Diamo dunque uno sguardo di insieme: in cosa consiste, a chi spetta, quanto dura e a quali condizioni
Chi può accedere al SFL?
Per poter accedere a questo supporto, i richiedenti devono soddisfare una serie di requisiti ben definiti che riguardano la cittadinanza, la residenza, il soggiorno e la situazione economica.
Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza
Il richiedente deve essere:
- cittadino italiano o di un altro Paese membro dell’Unione Europea;
- familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea con diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di un Paese terzo in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolare di protezione internazionale (rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria) o apolide con un permesso di soggiorno equivalente.
Inoltre, per quanto riguarda i requisiti di residenza, il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo (criterio di residenza che deve essere mantenuto per tutta la durata della fruizione del beneficio).
Requisiti economici
I principali requisiti economici prevedono che il richiedente possieda un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) familiare non superiore a 6.000 euro annui.
Oltre all’ISEE, il nucleo familiare deve rispettare anche altri criteri economici:
- reddito familiare: il valore del reddito familiare deve essere inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza utilizzata per il calcolo dell'ISEE;
- patrimonio immobiliare: il patrimonio immobiliare del nucleo familiare, in Italia e all’estero, non deve superare i 30.000 euro, esclusa la casa di abitazione, che deve avere un valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro;
- patrimonio mobiliare: il patrimonio mobiliare (come depositi, conti correnti e altri valori mobiliari) non deve superare i 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente. Questo limite è aumentato a 8.000 euro per nuclei con due componenti e a 10.000 euro per quelli con tre o più componenti. Inoltre, tali massimali sono incrementati di 1.000 euro per ogni minore a partire dal terzo, di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.
Altri requisiti necessari
Oltre ai requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza ed economici, esistono altri requisiti specifici che devono essere soddisfatti dai componenti del nucleo familiare per poter beneficiare del SFL.
- Situazione giuridica: il richiedente e i componenti del nucleo familiare non devono essere sottoposti a misura cautelare personale, misura di prevenzione o non devono avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (patteggiamento) intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.
- Occupazione: non devono essere disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti, salvo che tali dimissioni siano avvenute per giusta causa o siano state frutto di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
NOTA BENE: la misura è compatibile con l’attività lavorativa, sia dipendente che autonoma, purché il reddito percepito non superi le soglie previste per l’accesso al SFL. Pertanto, eventuali rapporti di lavoro già avviati al momento della domanda devono essere comunicati, così come qualsiasi variazione occupazionale durante la fruizione del beneficio.
Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di Inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive per il lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4 del Decreto Lavoro.
Attività
Il SFL include una vasta gamma di attività volte a migliorare le competenze professionali e a facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro. Tra le principali attività previste troviamo:
- formazione professionale: programmi formativi che consentono ai partecipanti di acquisire nuove competenze o di migliorare quelle esistenti, con l'obiettivo di aumentarne l'occupabilità;
- qualificazione e riqualificazione Pprofessionale: percorsi che permettono ai beneficiari di ottenere una nuova qualifica professionale o di aggiornare le competenze già acquisite, rendendole più pertinenti rispetto alle esigenze del mercato del lavoro;
- orientamento al lavoro: servizi di orientamento che supportano i partecipanti nel definire il proprio percorso professionale, identificando le opportunità lavorative più adatte alle loro competenze e ambizioni;
- accompagnamento al lavoro: azioni di accompagnamento che assistono i beneficiari nella ricerca attiva di un impiego, attraverso il supporto nella stesura del curriculum vitae, la preparazione ai colloqui di lavoro e l’intermediazione con le aziende;
- politiche attive del lavoro: iniziative che includono tirocini, stage e altri programmi che permettono ai partecipanti di acquisire esperienza pratica direttamente sul campo.
Beneficio economico
Oltre al supporto formativo e di accompagnamento, il SFL prevede anche un beneficio economico di 350 euro al mese, erogato dall’INPS per tutta la durata delle attività partecipative.
Questo contributo economico ha una doppia funzione: da un lato, sostiene il beneficiario durante il periodo di formazione e ricerca attiva del lavoro, dall’altro rappresenta un incentivo alla partecipazione effettiva alle attività previste.
È importante sottolineare che questo beneficio economico è condizionato alla partecipazione attiva alle attività formative e lavorative proposte.
La mancata partecipazione può infatti comportare la sospensione o la decadenza del beneficio.
L’indennità può essere erogata per un periodo massimo di 12 mesi, offrendo così un sostegno continuativo durante il percorso di inserimento o reinserimento lavorativo.
Come fare domanda
Il primo passo per accedere al SFL consiste nella presentazione della domanda, inoltrata all’INPS in modalità telematica.
Per farlo, il richiedente deve accedere al portale dell'INPS utilizzando una delle credenziali digitali riconosciute: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Una volta effettuato l’accesso, è possibile compilare e inviare la domanda tramite l’apposita sezione dedicata al SFL.
Successivamente, il richiedente deve iscriversi al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), la piattaforma digitale realizzata per agevolare il processo di inclusione nel mercato del lavoro. Attraverso questa piattaforma, i beneficiari possono accedere a una serie di strumenti e risorse utili per la ricerca di lavoro e la formazione. L’iscrizione al SIISL è un passaggio fondamentale poiché consente di gestire tutte le fasi del percorso di attivazione lavorativa.
Dopo l’iscrizione al SIISL, il richiedente è tenuto a sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD), essenziale per formalizzare l’impegno del beneficiario a partecipare attivamente alle attività lavorative e formative previste dal SFL.
Nel PAD, il richiedente deve confermare la propria disponibilità immediata allo svolgimento di un'attività lavorativa e indicare almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’intermediazione, che saranno contattati per ricevere offerte di lavoro adeguate al suo profilo professionale.
La sottoscrizione del PAD rappresenta un impegno vincolante: il mancato rispetto degli obblighi sottoscritti può comportare la sospensione o la decadenza dal beneficio economico previsto dal SFL. Pertanto, è cruciale che il richiedente segua con attenzione tutte le indicazioni riportate nel Patto e mantenga i contatti con le agenzie per il lavoro selezionate.
Patto di servizio personalizzato
Una volta completata la fase di iscrizione al SIISL e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, il richiedente è convocato presso i Centri per l’Impiego per la firma del Patto di Servizio Personalizzato, che definisce in modo dettagliato il percorso da seguire per favorire l’inserimento lavorativo del beneficiario.
Durante la sottoscrizione del Patto, sono analizzate le competenze, le esperienze professionali pregresse e le aspettative lavorative del richiedente.
Sulla base di questa analisi, vengono individuati i percorsi formativi, i tirocini, le offerte di lavoro e le altre misure di politiche attive più adatte al profilo del beneficiario.
Attraverso il Patto di Servizio Personalizzato, il beneficiario può accedere a una serie di servizi formativi e di orientamento, progettati per migliorare le proprie competenze e facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro.
Inoltre, tramite il SIISL, il beneficiario potrà ricevere direttamente le offerte di lavoro o potrà autonomamente individuare le opportunità più adatte al proprio profilo.
Incompatibilità
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è incompatibile con il Reddito di Cittadinanza (RdC), dal momento che entrambe le misure mirano a supportare economicamente chi si trova in condizioni di vulnerabilità.
Oltre al Reddito di Cittadinanza, anche la Pensione di Cittadinanza è considerata incompatibile con il SFL. Questa misura, analoga al RdC, è destinata ai nuclei familiari con persone anziane e non può essere percepita insieme al SFL.
Esistono però delle eccezioni.
In particolare, il SFL può essere compatibile con altre forme di sostegno al reddito, a condizione che il reddito percepito da tali strumenti non superi le soglie economiche previste per l'accesso al SFL.
Per esempio, se un componente del nucleo familiare beneficia di una prestazione di lavoro part-time con un reddito inferiore ai limiti ISEE stabiliti per il SFL, potrebbe comunque avere diritto a quest’ultima misura, purché tutte le condizioni richieste siano rispettate.
In sintesi
Cos'è il SFL? |
Misura di attivazione al lavoro per persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, con attività di formazione e riqualificazione professionale. |
Destinatari |
Singoli componenti di nuclei familiari, età 18-59 anni. |
Attività previste |
Formazione professionale |
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Qualificazione e riqualificazione |
|
Orientamento e accompagnamento al lavoro |
|
Politiche attive del lavoro |
Beneficio economico |
Indennità di 350 euro al mese, erogata dall'INPS |
|
Durata massima di 12 mesi |
Requisiti |
Cittadinanza, soggiorno e residenza in Italia da almeno 5 anni. |
|
Requisiti economici: ISEE non superiore a 6.000 euro, limiti sul patrimonio mobiliare e immobiliare. |
Incompatibilità |
Non cumulabile con Reddito di Cittadinanza, pensione di cittadinanza e altre misure di sostegno al reddito. |
Presentazione della domanda |
Presentazione online tramite portale INPS |
Obblighi e comunicazioni |
-Comunicazione tempestiva di variazioni di reddito, patrimonio o composizione del nucleo familiare. |
Decadenza |
-Mancata partecipazione alle attività previste o mancata comunicazione di variazioni rilevanti può comportare la perdita del beneficio. |
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