Il sostegno all'alunno disabile va sempre garantito

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Per le Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 25011 del 25 novembre 2014 – il diritto all'istruzione dei disabili è ascritto alla categoria dei diritti fondamentali.

La tutela di questo diritto – continua la Corte – passa attraverso l'attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, “mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori disabili la frequenza delle scuole, a partire da quella materna”.

Così, una volta che il piano educativo individualizzato ed elaborato con il concorso di insegnanti e di operatoti della pubblica sanità abbia prospettato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versi in situazione di handicap particolarmente grave, l'amministrazione scolastica è priva di un potere discrezionale capace di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa la misura di quel supporto integrativo.

Discriminazione indiretta se si omettono le misure di integrazione e sostegno

Ne discende che l'omissione o le insufficienze nell'apprestamento di queste attività di integrazione e sostegno si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico con conseguente concretizzazione di una discriminazione indiretta.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 48 – Il sostegno a scuola non si taglia – Bronzo

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