Il socio lavoratore rimane a casa senza percepire nulla se il lavoro si riduce

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Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 275/2015, pubblicata il 7 aprile 2015, ha sostenuto che, quando non è provata la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro sociale all’interno di una cooperativa di produzione e lavoro, le parti si obbligano a mettersi reciprocamente e liberamente a disposizione, l'attività lavorativa, da un lato, e le occasioni di lavoro, dall'altro (equamente distribuite tra i soci, a seconda delle caratteristiche del lavoro fornito e della professionalità dei soci lavoratori); l'esecuzione di tale rapporto è quindi fondamentalmente governata dal rispetto dell'obbligo di buona fede e correttezza.

Conseguentemente - specie quando il regolamento interno specifichi che, in caso di riduzione o mancanza momentanea di appalti, è possibile che i soci non possano esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possano esercitarla soltanto a orario ridotto, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa – qualora la cooperativa stessa riesca a dimostrare la cessazione di numerosi appalti e la buona fede e correttezza nella distribuzione delle occasioni lavorative fra i soci, nulla è dovuto al socio rimasto senza lavorare.

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