Il rogito detta il riparto delle spese straordinarie

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Con sentenza n. 3812 del 3 marzo 2009, il Tribunale di Milano ha precisato che, in caso di cessione di unità immobiliari facenti parte di un condominio, le spese condominiali straordinarie sono a carico di colui che è proprietario nel momento in cui si rende necessaria la spesa; tuttavia, è possibile stabilire un diverso criterio di suddivisione delle spese nei patti tra acquirente e venditore anche se, in ogni caso, per le spese per l'esercizio in corso e per quello precedente rispondono entrambi in solido nei confronti del condominio.

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