Il rimpatrio fisico arduo può essere tramutato in rimpatrio giuridico

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Con la risoluzione n. 122 del 29 novembre 2010, l’agenzia delle Entrate fornisce consulenza giuridica sul rimpatrio di attività detenute all’estero, ex articolo 13-bis del decreto legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 102/2009.

L’Agenzia chiarisce che è permessa l’equiparazione delle due forme di rimpatrio, fisico e giuridico, in presenza di cause ostative oggettive che, indipendentemente dalla volontà del contribuente, impediscono il perfezionamento del rimpatrio fisico entro il 31 dicembre 2010.

Si tratta, ad esempio, del caso in cui sussistono contenziosi con i gestori esteri o difficoltà legate al disinvestimento e alla liquidazione delle attività.

Resta ferma la scadenza del termine, ossia che il rimpatrio giuridico - conferimento dell’incarico di amministrazione delle attività all’intermediario finanziario italiano senza il trasferimento fisico in Italia - si concluda entro la fine dell’anno, e che la gestione del rimpatrio sia affidata alla fiduciaria già in possesso della dichiarazione riservata in origine.

A tal proposito si spiega che la fiduciaria dovrà rilasciare la copia di una nuova dichiarazione riservata che evidenzi il medesimo importo delle attività indicate nella prima dichiarazione (ma senza barrare la casella delle cause ostative) e si impegnerà ad applicare e versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste. Nel caso le ritenute siano fatte a titolo di acconto o non siano richieste, sarà la stessa fiduciaria a comunicare i dati all’Agenzia attraverso il modello 770.

Si ricorda che Assofiduciaria, con comunicazione 72/2010, ha predisposto un fac-simile per la procedura descritta che sostituisce il vecchio modello per il rimpatrio giuridico.

Onere del contribuente è la comunicazione alla fiduciaria incaricata di ogni informazione circa i flussi reddituali, anche non fiscalmente rilevanti, relativi ai beni rimpatriati. Lo stesso si impegna a non compiere atti di gestione o di amministrazione senza preventiva informazione alla società fiduciaria. Se, invece, il contribuente ha percepito redditi derivanti dall’attività detenuta all’estero tra il 1° gennaio 2009 e la data di presentazione della seconda dichiarazione riservata, tali redditi dovranno essere assoggettati a tassazione da parte del contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi o dovranno essere comunicati alla fiduciaria la relativa tassazione alla fonte con il criterio analitico o quello presuntivo.
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