Il rilevamento Gps degli spostamenti dell'indagato non costituisce intercettazione
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 11 marzo 2010
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Con sentenza depositata il 10 marzo scorso, la n. 9667, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato da tre uomini a cui il Tribunale della Libertà di Torino aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Detta misura era stata irrogata a seguito del rilevamento satellitare Gps dei loro spostamenti. Gli uomini si erano opposti sostenendo l'erroneità dell'applicazione della misura cautelare non solo in quanto era stata violata la loro privacy ma anche perché mancava l'autorizzazione del magistrato ai pedinamenti.
Di diverso avviso i giudici di legittimità, secondo cui “la localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (c.d. gps) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini costituisce una forma di pedinamento non assimilabile all'attività d'intercettazione di conversazioni o comunicazioni”; ne consegue che per la stessa non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice.
Di diverso avviso i giudici di legittimità, secondo cui “la localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (c.d. gps) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini costituisce una forma di pedinamento non assimilabile all'attività d'intercettazione di conversazioni o comunicazioni”; ne consegue che per la stessa non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice.
- http://static.ilsole24ore.com/Cassazione - sentenza n. 9667 del 10 marzo 2010
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 33 – Pedinamento attraverso Gps senza nulla osta del giudice - Negri
- ItaliaOggi – La Legge & la Giustizia, p. 35 – Ok ai pedinamenti via cellulare - Alberici
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