Il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso è soggetto ai margini di discrezionalità degli Stati

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La Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 24 giugno 2010 pronunciata sul ricorso n. 30141/04, Schalk e Kopf contro Austria, è intervenuta in ordine al riconoscimento giuridico dei matrimoni tra persone dello stesso sesso affermando che, poichè la materia in questione deve essere ancora considerata come appartenente a quella dei diritti in evoluzione, è legittimo che gli Stati mantengano, in proposito, dei margini di valutazione per i tempi di introduzione di eventuali modifiche legislative. 

Secondo la Corte di Strasburgo, in particolare, non si ha violazione del divieto di discriminazione nel caso in cui lo Stato, pur ammettendo la registrazione di questo tipo di unioni, escluda i partner da alcuni diritti previsti per le coppie sposate come quello all'adozione. La vicenda esaminata riguardava una coppia omosessuale che non aveva potuto sposarsi in Austria né ivi godere dei diritti riconosciuti alle coppie eterosessuali.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 37 - Resta agli stati la libertà di scelta sulle unioni gay - Castellaneta

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