Il reverse charge batte i codici

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 172 del 13 luglio, torna sul tema dell’inversione contabile, introdotta nel settore edile dal 1° gennaio 2007 contro le frodi Iva. L’Agenzia ha chiarito che una società che svolge un’attività nel settore delle costruzioni rientra nel meccanismo del reverse charge, anche se ha comunicato un codice Atecofin diverso. L’Agenzia ha ricordato che l’inversione contabile si applica solo ai subappalti e non anche alle forniture con posa in opera e che il codice Atecofin 2004 va rilevato secondo l’attività realmente svolta, a prescindere da errori di catalogazione. L’Agenzia ha infine ribadito che le associazioni temporanee d’impresa (Ati), devono ritenersi soggetti trasparenti ai fini dell’Iva, per cui le imprese consorziate possono fatturare direttamente all’appaltatore o al subappaltatore con il meccanismo del reverse charge.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 43 – Iva, forniture con regole normali - Ricca

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