Il reato di caporalato
Pubblicato il 01 dicembre 2016
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Il fenomeno del caporalato è una preoccupante piaga del nostro Paese. La Legge n. 199/2016, entrata in vigore lo scorso 4 novembre 2016, punisce fino a 6 anni chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori ed utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. |
Il caporalato è un fenomeno abbastanza diffuso nel nostro Paese non solo in agricoltura ma anche in edilizia, e soprattutto nelle zone più depresse economicamente ma credere che il fenomeno in questione sia solo un fenomeno meridionale è errato perché ormai è diventato nazionale.
Inoltre, occorre tener presente che “caporalato” è, nella quasi totalità dei casi, sinonimo anche di lavoro nero e il lavoro nero è, per definizione, lavoro insicuro, con il conseguente aumento di infortuni spesso anche mortali.
Il 4 novembre 2016 è entrata in vigore la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 che contiene disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Il reato di caporalato è inserito nel Codice Penale tra i delitti contro la libertà individuale e il nuovo art. 603-bis c.p. punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato chiunque:
- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
ATTENZIONE Il reato di caporalato è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato |
L’ipotesi aggravata del reato base si configura quando i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia: in tal caso la pena è della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
ATTENZIONE Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
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Aggravante
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Attenuante
Per i delitti previsti dal novellato articolo 603-bis c.p., la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite (art. 603-bis.1 c.p.).
Confisca obbligatoria
Il nuovo art. 603-bis.2 c.p. prevede che in caso di condanna o di patteggiamento per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.
n.b.: In caso di condanna o patteggiamento per il reato di caporalato è sempre obbligatoria la confisca di ciò che è stato utilizzato per commettere il reato (ad es: automezzo) e del profitto. |
Controllo giudiziario dell’azienda
Nel caso in cui vi sia il pericolo che la libera disponibilità dell'azienda possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati, il giudice dispone il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale.
n.b.: se vi è il pericolo che la libera disponibilità dell'azienda possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato oppure agevolare la commissione di altri reati, il giudice dispone il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato di caporalato qualora l'interruzione dell'attività possa avere ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico aziendale. |
Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari.
L'amministratore o gli amministratori giudiziari affiancheranno l'imprenditore nella gestione dell'azienda ed autorizzeranno lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta emergano irregolarità circa l'andamento dell'attività aziendale.
Per impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario:
- controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce indice di sfruttamento lavorativo;
- procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto;
- adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore, al fine di impedire che le violazioni si ripetano.
Responsabilità degli enti
La Legge n. 199/2016 ha, inoltre, inserito il reato di caporalato tra i delitti per i quali si applicano all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
Quadro delle norme |
Articoli 603-bis, 603-bis.1 e 603-bis.2, c.p. Legge n. 199/2016 |
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