Il professionista va risarcito per l'errore della Cassa

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 18903 depositata il 31 agosto 2010, ha rigettato il ricorso presentato dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei Geometri avverso la decisione con cui la Corte d'appello di Firenze, accertata l'illegittimità della condotta tenuta dall'Ente di previdenza nei confronti di un geometra, aveva riconosciuto a quest'ultimo il diritto alla restituzione della contribuzione indebitamente versata nonché il risarcimento del danno dallo stesso subito. 

La Cassa di previdenza, in particolare, aveva, in un primo tempo, riconosciuto al geometra il diritto alla retrodatazione dell'iscrizione al regime previdenziale anche per gli anni 1962/1966 e, successivamente, revocato detto provvedimento imponendo al professionista il pagamento di una somma elevata per mantenere il diritto alla pensione di anzianità in godimento dal 1997. 

Per la Corte di legittimità, la condotta della Cassa produttiva del danno non era da individuare nell'avvenuta emanazione della delibera relativa alla retrodatazione, né tanto meno dalla successiva revoca della delibera, “quanto, invece, nell'averla la Cassa tardivamente revocata e, soprattutto, nell'avere la stessa dato corso alla sua esecuzione...quando ormai erano state emanate le norme che, vietando la riscossione dei contributi prescritti, ne escludevano la legittimità”.
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