Il processo tributario telematico obbligatorio
Pubblicato il 04 luglio 2019
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Dallo scorso 1° luglio 2019, il processo tributario telematico è diventato obbligatorio. Solo per le cause minori, il contribuente si potrà difendere personalmente e avrà la facoltà (e non l’obbligo) di avvalersi di tale procedura, la cui disciplina è prevista dal D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.
Per “processo tributario telematico” si intende, in particolare, a partire dal 1° luglio, l’obbligo di utilizzare, al posto della documentazione cartacea, strumenti informatici idonei per effettuare le operazioni di notifica, deposito e comunicazione degli atti processuali.
La procedura ha come cardine l’utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e obbligatoriamente la registrazione al PTT a mezzo del portale della Giustizia Tributaria. Con le nuove funzioni tecnologiche è possibile effettuare:
- la notifica del ricorso e dell’appello;
- la costituzione in giudizio;
- il deposito di atti e documenti successivi alla costituzione in giudizio;
- la consultazione del fascicolo processuale;
- l’estrazione di copia degli atti.
Il processo tributario telematico è stato introdotto, come facoltà, in maniera differenziata a seconda delle regioni, dal mese di dicembre 2015, e fino al 30 giugno 2019. Le parti, potevano decidere se avvalersi della modalità cartacea tradizionale (ovvero stesura del ricorso su supporto cartaceo, notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale o con consegna diretta e deposito presso la segreteria della commissione tributaria, ecc.) oppure usufruire dei servizi del Sistema Informatico della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.).
Dal 1° luglio 2019 anche la sostituzione del difensore comporta l’obbligo (e non più la facoltà) di utilizzare la procedura telematica.
Normativamente, la facoltà diventa un obbligo per effetto della sostituzione del comma 3 dell’art. 16-bis del D.Lgs. 546 del 31 dicembre 1992, poiché secondo la nuova versione, le parti, i consulenti e gli organi tecnici, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 163 del 23 dicembre 2013, e nei successivi decreti di attuazione.
La procedura di processo tributario telematico è, dunque, ora un obbligo per i giudizi instaurati in primo e secondo grado.
Le parti notificano e depositano gli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche.
Solo in casi eccezionali, il presidente della commissione tributaria o il presidente di sezione, se il ricorso è iscritto a ruolo, ovvero il collegio, se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato, può autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.
NB! - Il professionista difensore ha l’obbligo di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata, secondo quanto è previsto dall’art. 18, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992. Se viene omessa tale indicazione nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 115 del 30 maggio 2002). |
L’indirizzo di posta elettronica certificata contenuto nel ricorso introduttivo o nell’istanza di reclamo e mediazione notificati mediante “PEC”, equivale ad elezione di domicilio digitale.
Chi non indica l’indirizzo di posta elettronica certificata nell’atto introduttivo, corre il rischio, non infondato, di non avere conoscenza dello sviluppo dell’iter processuale.
Non va dimenticata la particolarità relativa al procedimento di reclamo e mediazione che, pur avendo un carattere amministrativo, in quanto avvia un confronto pre-processuale tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992), è attratto nell’ambito del processo tributario telematico.
La firma digitale
Nel processo tributario telematico, gli atti e i provvedimenti (nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione), possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
La “firma elettronica qualificata” è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, di cui all’art. 1, comma 1, lett. r), del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.
La “firma digitale” è un particolare tipo di firma elettronica basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Secondo l’art. 10, comma 1, del D.M. 4 agosto 2015 di attuazione, il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico sono sottoscritti con firma elettronica qualificata, o firma digitale, e il file avrà la seguente estensione: nome file .pdf.p7m.
Il deposito degli atti
Dal 1° luglio, con l’accesso al processo tributario telematico (PTT), le parti, ovvero il difensore e l’ufficio impositore, effettuano il deposito del ricorso e degli altri atti processuali presso la commissione tributaria utilizzando le predisposte funzionalità telematiche.
Tramite il PTT è possibile “seguire” il contenzioso tributario utilizzando un qualsiasi computer che sia connesso a internet dallo studio professionale o da casa (cioè senza doversi recare presso la segreteria della commissione tributaria competente).
Per accedere al PTT, è necessaria (oltre alla Pec e alla firma digitale) la registrazione all’applicativo da effettuarsi nel portale www.giustiziatributaria.gov.it.
Il deposito degli atti digitali va effettuato nell’apposita area riservata dell’applicativo PTT e, oltre alla sottoscrizione telematica, gli atti principali devono essere in formato PDF/A.
NB! - Per la trasmissione degli atti e dei documenti allegati, viene suggerito di utilizzare il formato PDF/A-1a o PDF/A-1b. Prima di apporre la firma digitale sul documento da trasmettere tramite il PTT, è necessario convertire e salvare ogni singolo documento nel formato PDF/A, fatta eccezione per le ricevute di PEC in formato EML. L'utilizzo del formato PDF/A permette di superare possibili anomalie che altrimenti verrebbero riscontrate nel corso della trasmissione; inoltre, garantisce la completa "gestione" e successiva "conservazione" dei documenti informatici inviati. |
Il deposito telematico richiede la compilazione di talune schermate e la trasmissione dei documenti firmati digitalmente.
Il sistema, tramite il S.I.Gi.T. fornisce, dapprima, la ricevuta di avvenuta accettazione e, successivamente, dopo aver effettuato i controlli, la ricevuta di deposito.
La presenza di eventuali anomalie è comunicata tempestivamente sia nell’area personale sia nella PEC del depositante.
NB! – Chi opera con il processo telematico è opportuno che verifichi periodicamente lo spazio residuo disponibile della casella PEC, poiché se questa risultasse piena vi è il rischio di non ricevere e di non poter trasmettere atti dal proprio indirizzo. |
Vantaggi del PTT
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La difesa personale del contribuente
Anche a partire dal primo luglio, è sempre ammessa la difesa personale beneficiando della non obbligatorietà della procedura telematica. Il nuovo comma 3bis dell’art. 16-bis citato in precedenza, per le liti minori non obbliga, ma attribuisce al contribuente che si vuole difendere personalmente la “facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche”.
Esercitando tale opzione procedurale, nel ricorso o nel primo atto difensivo, deve essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale l’interessato vuole ricevere le comunicazioni e le notificazioni.
Non è stato modificato l’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 e se la controversia ha un valore che non supera i 3.000 euro, il contribuente può non avvalersi dell’assistenza tecnica.
Il valore della lite è costituito dall’importo del tributo (e, quindi, senza considerare gli interessi e le sanzioni irrogate con l’atto impugnato), se la controversia ha per oggetto esclusivamente l’irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Il ricorso
L’atto iniziale di introduzione del processo tributario è costituito dal ricorso. Pena l’inammissibilità, il contribuente ha l’onere di indicare subito tutti i motivi che presiedono all’attivazione del contenzioso.
L’atto impugnato e l’oggetto della domanda, delimitano l’ambito di cognizione della commissione, la quale non può pronunciarsi “al di là della domanda” (ad esempio, sugli interessi che non sono stati richiesti).
Il processo tributario è introdotto con il ricorso davanti alla commissione tributaria provinciale territorialmente competente, cioè quella nel cui ambito ha sede l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, l’ente locale o l’agente della riscossione i cui atti vengono impugnati.
Il ricorso deve contenere le seguenti indicazioni essenziali, a pena di nullità:
- la commissione tributaria adita;
- il ricorrente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- l’ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
- l’atto impugnato e l’oggetto della domanda;
- le motivazioni.
Il difensore, oltre a sottoscrivere il ricorso, deve indicare:
- la categoria professionale di appartenenza, anche al fine di consentire al giudice di liquidare le spese di lite in conformità alla normativa;
- l’incarico ricevuto se con atto pubblico o scrittura privata autenticata, o anche in calce o a margine dell’atto. In tal caso, la sottoscrizione autografa è certificata dal difensore. Nel processo tributario telematico la procura è un atto che va allegato al ricorso;
- il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, che (come detto) equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni telematiche.
NB - L’omessa o errata indicazione del codice fiscale del ricorrente, non comportano l’inammissibilità del ricorso ma l’irregolarità, che è sanzionabile. |
Il valore della lite, determinato ai sensi dell’art. 12, comma 2 (D.Lgs 546/1992), deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nel caso di prenotazione a debito. Il valore della lite è determinato per ciascun atto impugnato, anche in appello.
L’atto deve essere sottoscritto digitalmente dal difensore del ricorrente e deve contenere l’indicazione dell’incarico che è stato conferito ai sensi dell’art. 12, comma 3.
Il ricorso è inammissibile nei seguenti casi:
- se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni che debbono figurare nell’atto, fatta eccezione per il codice fiscale, la cui omissione o inesattezza è punita con la sanzione da 103 a 2.065 euro (art. 13, comma 1, del D.P.R. 29.9.1973, n. 605);
- se manca la firma.
Il perfezionamento delle comunicazioni
Il comma 1, lett. a), numeri 2) e 3), dell’art. 16 del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 ha modificato i primi due commi dell’art. 16-bis (D.Lgs. 546 del 31 dicembre 1992).
Nello specifico, viene previsto che la comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte, inoltre nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.
Nei suddetti casi, le notifiche vengono effettuate secondo quanto previsto dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, nel rispetto di quanto è previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, oppure possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante la spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento.
Potere di certificazione di conformità
Tra le novità del D.Lgs. n. 456 del 31 dicembre 1992, vi è quella prevista dal nuovo art. 25-bis (aggiunto dall’art. 16 del D.L. 119/2018) avente ad oggetto il “potere di certificazione di conformità”.
Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al D.L. n. 82 del 7 marzo 2005.
Un analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 163 del 23 dicembre 2013, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria.
Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.
La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità, come sopra visto, equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto, ovvero presente nel fascicolo informatico.
L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia, inoltre nel compimento dell'attestazione di conformità, i soggetti interessati assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
Udienza a distanza
Secondo l’art. 16, comma 4, del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018, la partecipazione delle parti all'udienza pubblica, può avvenire a distanza, dietro una apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto.
Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione viene equiparato all'aula di udienza.
Perché sia operativa tale disposizione, con uno o più provvedimenti del direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale, dovranno essere individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza.
E’ prevista almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione, riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.
Il portale della giustizia tributaria
Nell’ambito del processo telematico vi è il Portale della Giustizia Tributaria, composto da due sezioni: la sezione “area pubblica” e la sezione “area riservata”, con diverse funzionalità.
L’area pubblica contiene le pagine web e i servizi del portale ad accesso libero, cioè in essa sono disponibili:
- le informazioni generali sui servizi disponibili;
- il servizio di registrazione al S.I.Gi.T. (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria);
- il manuale operativo nel quale sono contenute le indicazioni sulle istruzioni per l’utilizzazione dei servizi informatici e telematici nell’ambito del processo tributario.
Nell’area riservata, sono contenuti le pagine web ed i servizi resi disponibili dal S.I.Gi.T. a condizione che, previamente, l’interessato abbia provveduto ad eseguire la propria registrazione, secondo lo specifico profilo di abilitazione previsto.
La condizione preliminare per l’utilizzazione della proceduta di processo tributario telematico, richiede la registrazione del soggetto utente al S.I.Gi.T. ai sensi di quanto è previsto dagli artt. 64 e 65 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (CAD), osservando le modalità indicate in maniera distinta per chi è in possesso o meno della Carta di Identità Elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), nonché con gli altri strumenti di accesso che sono resi disponibili tramite lo SPID.
NB! - Prima di eseguire la registrazione elettronica, l’interessato deve essere in possesso della firma elettronica qualificata o firma digitale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). |
Con la registrazione si ottengono le credenziali di accesso (UserID e Password), le quali consentono, successivamente, di consultare il fascicolo processuale.
Possono accedere al S.I.Gi.T. i giudici tributari, le parti, i procuratori e i difensori di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, il personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti di cui all’art. 7 del citato decreto.
Le parti, i loro procuratori e difensori, nonché gli organi tecnici, hanno la possibilità di accedere solo ed esclusivamente alle informazioni che sono contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono costituiti in giudizio o svolgono attività di consulenza. Gli ufficiali giudiziari hanno l’accesso soltanto per le attività loro consentite.
Il S.I.Gi.T. permette l’interazione telematica tra le Commissioni tributarie e le parti coinvolte nella procedura, cioè i contribuenti e i loro difensori, gli uffici impositori e i giudici tributari.
La struttura deve assicurare:
- l’individuazione della Commissione tributaria adita;
- l’individuazione del procedimento giurisdizionale tributario che è stato attivato;
- l’individuazione del soggetto abilitato;
- la trasmissione degli atti e dei documenti alla Commissione tributaria competente;
- la ricezione degli atti e dei documenti da parte della Commissione tributaria competente;
- il rilascio delle attestazioni concernenti le attività di ricezione e trasmissione;
- la formazione del fascicolo informatico.
Relativamente alla formazione del fascicolo informatico, il S.I.GI.T.:
- raccoglie atti, documenti, allegati, ricevute di posta elettronica certificata, messaggi di sistema;
- contiene il processo verbale dell’udienza;
- ai fini della formazione della sentenza, dei decreti e delle ordinanze, la trasmissione dei documenti tra i componenti il collegio giudicante avviene tramite il S.I.Gi.T.;
- contiene la sentenza depositata ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 546/92, sottoscritta dal segretario, con firma elettronica qualificata o firma digitale e data.
Il fascicolo informatico raccoglie gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di sistema e i dati del procedimento disciplinato dal regolamento, contiene anche le copie per immagine degli atti e documenti, quando siano stati depositati su supporto analogico.
NB! - Le operazioni di accesso al fascicolo informatico, consentite ovviamente ai soli soggetti abilitati, sono registrate e conservate con caratteristiche di inalterabilità e di integrità per cinque anni decorrenti dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, in un apposito file log nel quale sono riportate:
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L’obbligo del contributo unificato
La normativa sul contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, si applica nel processo tributario. Il contributo unificato si sostituisce all’imposta di bollo per “tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali” al processo tributario, con esclusione degli atti e dei provvedimenti che non hanno natura procedimentale o fini a se stessi o non finalizzati alla sentenza.
Il comma 6-quater dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002, stabilisce che il contribuito unificato è dovuto “per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le commissioni tributarie provinciali e regionali”.
Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
- 30 euro per controversie di valore fino a 2.582,28 euro;
- 60 euro per controversie di valore superiore a 2.582,28 euro e fino a 5.000 euro;
- 120 euro per controversie di valore superiore a 5.000 euro e fino a 25.000 euro e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;
- 250 euro per controversie di valore superiore a 25.000 euro e fino a 75.000 euro;
- 500 euro per controversie di valore superiore a 75.000 euro e fino a 200.000 euro;
- 1.500 euro per controversie di valore superiore a 200.000 euro.
Il contributo unificato va applicato in relazione al valore della controversia, cioè considerando l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni e altre somme presenti con l’atto impugnato.
Se la controversia ha per oggetto esclusivo l’irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla loro somma.
Il valore della lite va determinato considerando ciascun atto impugnato, anche in appello. Siccome il processo tributario è caratterizzato non dalla domanda del ricorrente, ma dall’atto impositivo, il valore non deriva dalla discrezionalità del contribuente, ma dal valore determinato o determinabile nell’atto.
Ciascun atto impositivo è oggetto di separato procedimento anche nel caso di ricorso cumulativo per il quale non è consentito considerare il valore complessivo degli atti impugnati, ma è necessario corrispondere il contributo considerando il valore di ciascun atto.
L’importo dovuto dal contribuente è dunque correlato al valore della controversia determinato secondo le regole indicate agli artt. 13 e 14 del D.P.R. 115/2002.
Il valore della lite, che deve essere sempre esposto nelle conclusioni del ricorso, va determinato come segue:
- somma dovuta a titolo di tributo, con esclusione delle sanzioni e degli interessi;
- importo delle sole sanzioni nel caso di atto di irrogazione delle sanzioni;
- importo dovuto per ciascun atto impugnato (anche in appello).
Se con un unico ricorso vengono impugnati più atti impositivi il valore della lite va determinato con riferimento a ciascun atto e non alla somma dei valori. La regola vale anche per l’appello.
La parte ricorrente in primo grado e in appello e tutte le altre parti tenute al versamento del contributo (anche nell’ipotesi di prenotazione a debito) devono dichiarare, nelle conclusioni e per ciascun atto impugnato, il valore della lite nella redazione delle conclusioni del ricorso, a prescindere del valore dichiarato nella nota di iscrizione a ruolo che va presentata insieme al fascicolo.
Il contributo unificato può essere corrisposto mediante una delle seguenti modalità alternative di versamento:
- utilizzando il modello F23 e il codice tributo 171T;
- con l’apposito bollettino di conto corrente postale;
- acquistando l’apposito contrassegno denominato “Contributo unificato tributario”, da applicare sulla “nota di deposito”.
Ove attivato è possibile eseguire il pagamento mediante il sistema pagoPA e in questo caso, essendo il pagamento effettuato in modalità elettronica, non va prodotta alcuna ricevuta, a condizione che l’utente abbia effettuato il deposito telematico del proprio ricorso o appello.
Quadro Normativo |
D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 |
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