Il nuovo apprendistato

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Il nuovo apprendistato

Abrogato il D.Lgs. n. 167/2011, l’apprendistato è ora disciplinato dagli articoli da 41 a 47 del D.Lgs. n. 81/2015.

Definizione e tipologie

L’apprendistato rimane comunque un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all’occupazione dei giovani e si articola in tre tipologie:

  1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di 1° livello);

  2. apprendistato professionalizzante (di 2° livello);

  3. apprendistato di alta formazione e ricerca (di 3° livello).

Da notare che l’apprendistato di 1° e 3° livello integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 13/2013, nell'ambito del Quadro Europeo delle qualificazioni.

La disciplina generale

Il contratto di apprendistato va stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

Nell’apprendistato di 1° e 3° livello, il piano formativo individuale va predisposto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa.

Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, eccezione fatta per l’apprendistato per lo svolgimento di attività stagionali di 1° e 2° livello.

L’art. 42, D.Lgs. n. 81/2015, prevede che:

  • durante l’apprendistato trovino applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo;

  • nel contratto di apprendistato di 1° livello, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa;

  • al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Oltre quanto sopra specificato, la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:

a) divieto di retribuzione a cottimo;

b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;

c) presenza di un tutore o referente aziendale;

d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali, anche attraverso accordi con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;

f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino;

g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;

h) possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.

Limiti

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, anche indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione, sono di seguito elencati:

  • non si può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro;

  • per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori fino a 9 unità, tale rapporto non può superare il 100%;

  • il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3;

  • per le imprese artigiane, invece, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della Legge 8 agosto 1985, n. 443.

Tuttavia, i CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono individuare limiti diversi.

Clausole di stabilizzazione

Per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (sono esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa).

Anche nel caso in cui non sia rispettata la suddetta percentuale, è in ogni caso consentita l’assunzione di un solo apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante.

Violazione dei limiti

Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato fino dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.

Apprendistato di 1° livello

L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, coniuga la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative.

Con questa tipologia di apprendistato possono essere assunti i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 e la durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

La regolamentazione è rimessa alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano ma in assenza di regolamentazione regionale è previsto l’intervento del Ministero del Lavoro con propri decreti.

Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato di 1° livello deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto in cui vanno stabiliti il contenuto e la durata degli obblighi formativi datoriali.

La formazione esterna all’azienda va impartita nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e per tali ore il datore di lavoro non ha obblighi retributivi.

Spetta comunque all’istituzione formativa la registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata.

Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

Apprendistato di 2° livello

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (29 e 364 giorni) ed i giovani in possesso di una qualifica professionale possono essere assunti con tale tipologia contrattuale già dal 17° anno di età.

Nessun limite di età è, invece, previsto per l’assunzione di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, al fine di qualificarli o riqualificarli.

Per questi soggetti trovano applicazione le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’art. 25, c. 9, Legge n. 223/1991, e l’incentivo di cui all’art. 8, c. 4, della medesima legge.

La qualificazione professionale è determinata dalle parti del contratto, sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Gli accordi interconfederali ed i sopracitati contratti collettivi stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

La formazione è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro ma è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Spetta alle Regioni comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste.

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell’ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

Il datore di lavoro è tenuto alla registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali.

Apprendistato di 3° livello

Anche l’apprendistato di alta formazione e di ricerca integra organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro e con tale tipologia contrattuale possono essere assunti - per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’art. 7 del DPCM 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche - i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.

Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione datoriale.

Il protocollo deve stabilire anche il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione datoriale in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda.

La formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale (per tali ore il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo).

Spetta all’istituzione formativa, o all’ente di ricerca di appartenenza dello studente, la registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata.

Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato di 3° livello è rimessa alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.

In assenza delle regolamentazioni regionali, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.

Periodo transitorio

Per le Regioni e le Province Autonome e i settori ove la disciplina del nuovo apprendistato non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti e, inoltre, in assenza dell’offerta formativa pubblica nell’apprendistato professionalizzante, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.


 

                                                Quadro delle norme

Articolo 2118 c.c.

Legge n. 443/1985

Legge n. 223/1991

DPCM 25 gennaio 2008

D.Lgs. n. 167/2011

D.Lgs. n. 13/2013

D.Lgs. n. 81/2015


 

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