Il neo-assunto non versa l'acconto

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L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/2007, ha precisato che il sostituto d’imposta non deve calcolare l’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef per i dipendenti assunti nel corso del 2007. Tuttavia, uno dei primi problemi operativi che si sono trovati ad affrontare i sostituti d’imposta riguarda l’individuazione dei soggetti per i quali è necessario effettuare il suddetto calcolo, soprattutto nel caso specifico di lavoratori che avevano intrattenuto un rapporto di lavoro terminato nel 2006 e poi riassunti nei primi mesi del 2007. La circolare richiamata non ha disciplinato il caso di quanti dimessi nel dicembre 2006 e poi riassunti a gennaio 2007, limitandosi solo ad affermare che per i neo-assunti non si deve procedere al conteggio dell’acconto. Data la generalità dell’espressione utilizzata, si ritiene possibile a questo punto assimilare il neo-assunto con colui che ha cessato il rapporto di lavoro e poi lo ha ripreso a distanza di poco tempo. Pertanto, il non obbligo di calcolare l’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef va applicato non solo al soggetto del tutto “nuovo”, ma anche a quei lavoratori che già intrattenevano un rapporto di lavoro con lo stesso datore nel 2006. Fondamentale, a questo punto, appare la considerazione secondo la quale la procedura dell’acconto dell’addizionale, in quanto destinata a essere evidenziata nel Cud, deve essere gestita in sede di conguaglio di fine anno. Perciò, in tutti quei casi in cui il sostituto d’imposta ha gestito, nel 2006, il conguaglio di fine rapporto non deve liquidare l’acconto.

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