Il Modello 5 va sempre presentato
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 20 novembre 2012
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E’ stata confermata, da parte dei giudici di Cassazione – sentenza n. 20219 del 19 novembre 2012 – la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale disposta dall’Ordine degli avvocati di appartenenza a carico di un legale che aveva omesso di inviare il modello attestante il reddito personale ed il volume di affari per gli anni 2002 e 2003, cosiddetto Modello 5.
Secondo la Suprema corte, “L’omessa comunicazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 17 della legge 576/1980, obbligatorie per tutti gli avvocati iscritti agli albi nonché per i praticanti iscritti alla Cassa avvocati, costituisce illecito disciplinare anche se non sussiste, per carenza del requisito della continuità dell’esercizio della professione, l’obbligo di domandare l’iscrizione a titolo pieno alla Cassa e il conseguente obbligo di versamento del contributo soggettivo”.
- ItaliaOggi, p. 40 – Avvocati, modello 5 necessario – Ferrara - www.csm.it
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi - Notizie In breve, p. 27 - L'iscritto all'Albo presenta Unico - www.csm.it
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